{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-220_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21235&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d28e238354615f3dd3ed9c56d21db370"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:10", "Checksum": "9427ee9f22078ab38224820f51d0e2d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nQuanto al passato agricolo del fondo il comune rileva che fino a pochi anni addietro una parte era “data in affitto a terzi che vi coltivavano granturco” e che “il resto non sarebbe terrazzato se non fosse stato sfruttato da un punto di vista agricolo, fattori che nondimeno non impediscono che oggi come oggi il fondo appaia incolto.”\nIl comune chiede quindi il rigetto del ricorso.\ne. Nella sua risposta il Consiglio di Stato si limita a richiamare la decisione del 15.12.1993 in cui ha “esaustivamente” trattato le contestazioni e domande ricorsuali.\nf. In sede di sopralluogo si costata a monte della stradina, entrando, un terreno a quel punto pianeggiante, invaso da rubinie e cespugli tranne un triangolo erboso, dove a detta dei ricorrenti, dopo un precedente vigneto per alcuni anni si è coltivato il granturco. A valle della strada il terreno è costituito da un pendio abbastanza ripido coperto da sterpaglie e arbusti. I ricorrenti chiedono un accertamento della zona di protezione.\nin diritto\nIn ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, la potestà ricorsuale dell’insorgente dall’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame è ricevibile in ordine.\n2. Per consolidata giurisprudenza e concorde dottrina il comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 24 LALPT; Rep. 1989, pag. 424, consid. 2b). L’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).\nSe l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DFT 116 Ia 226 seg. consid. 2a).\n(Cfr. sul tema Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).\nIl TPT, dal canto suo, non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995 __________.__________/1995 in re Fond. __________ __________ __________ conc. PR __________).\nIl ricorso al TPT è solo proponibile contro la violazione del diritto (in particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALP).\nConcetti tutti e principi che hanno trovato puntuale conferma nella sentenza del TF del 1. giugno 1995 in re Comune di __________.\n3. informazione/partecipazione - diritto di essere sentiti\nLa ricorrente lamenta che la variante sia stata imposta dall’alto senza coinvolgere la popolazione e in particolare i proprietari interessati.\nRisulta invece che mediante avviso pubblico no. __________/1989 tutta la popolazione sia stata invitata ad una serata informativa sulle varianti di PR, svoltasi il 14 dicembre 1989 con esposizione di piani e planimetrie. Inoltre dall’8 al 19 ottobre 1990 ha avuto luogo nell’Aula Magna delle scuole elementari una mostra sul tema del piano del paesaggio, nel cui ambito venne pure tenuta una conferenza stampa a cura del Dipartimento ambiente.\nNella misura in cui le ricorrenti intendano affermare che sia stato violato il diritto di essere sentiti osserviamo quanto segue."}