{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-220_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21235&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d28e238354615f3dd3ed9c56d21db370"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.220"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:10", "Checksum": "9427ee9f22078ab38224820f51d0e2d3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.220\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 dicembre 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 31 gennaio 1994 di\n|\n|\n1. __________ __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, 3. __________ __________, __________, rappr. da avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione n. __________ del 15.12.1993 del Consiglio di Stato che approva la variante di PR del comune di __________ adottata dal Consiglio comunale il 23.9.1991 e respinge il ricorso dei qui insorgenti contro la zona di protezione della natura istituita sul loro fondo n. __________ RFD __________ -__________; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. Gli insorgenti sono proprietari del part. __________ RFD __________, sulla parte alta della collina sovrastante __________, fondo che, per la sua prossimità alla chiesetta di __________ __________, il PR del comune di __________ (1985) ha inserito in “zona residua”.\nI ricorsi dei proprietari volti a far includere il fondo in zona __________ sono stati respinti dal Consiglio di Stato, dal Gran Consiglio e infine dal TF.\nOra la variante di PR adottata dal Consiglio comunale il 23.9.1991 ha inserito la part. __________in una zona di protezione della natura (zona __________), sovrapposta alla preesistente zona residua. Il Consiglio di Stato ha approvato la variante respingendo i ricorsi dei proprietari.\nb. La zona di protezione è retta dagli art. 27 bis e ter NAPR.\nL’art. 27bis NAPR enuncia al cpv. 1 il principio generale che i contenuti naturalistici delle zone di protezione della natura vanno integralmente salvaguardati. A norma del cpv. 2 sono unicamente ammessi interventi di manutenzione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali protette.\nL’art. 27 bis cpv. 4 NAPR enumera le zone di protezione, includendovi la PrNa7 che definisce: zona di protezione dell’avifauna del __________ (compresi prati magri N. __________e __________ Oggetto Inventario prati magri).\nMentre la zona di protezione dell’avifauna concerne principalmente il sottostante part. __________della __________ __________ __________., grande area terrazzata di ca. 40.000 mq, i suddetti prati magri si trovano tutti sul part. __________.\nA proposito della zona __________ l’art. 27bis cpv. 5 statuisce che: In attesa di un piano di gestione dettagliato è ammesso e promosso il pascolo estensivo finora praticato, ad eccezione delle superfici incluse nell’inventario dei prati magri, per le quali valgono invece le stesse normative delle zone di protezione della natura 5/6.” Si tratta delle zone __________ e __________ aventi rispettivamente per oggetto i prati secchi N. __________e __________, regolamentate dall’art. 27bis cpv. 5.\nQuanto all’art. 27 ter NAPR dichiara che sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico (cpv. 1) e vieta in generale qualsiasi manomissione o interventi che possano modificarne l’aspetto, le caratteristiche e l’equilibrio biologico presente (cpv. 2).\nc. Col presente ricorso i ricorrenti chiedono lo stralcio della part. __________ dalla zona di protezione __________.\nIn ordine lamentano l’imposizione dall’alto del vincolo, “senza minimamente coinvolgere la popolazione, e/o i proprietari interessati, in spregio alle più elementari disposizioni del diritto federale in materia.”\nNel merito fanno valere che il fondo è “da tempo abbandonato e non è, in particolare, mai stato usato come pascolo”. Si stupiscono quindi che ora “parti importanti ... siano qualificate come ‘prati magri’ poiché ‘leggermente concimati e con un buon rendimento agricolo’.”\nSe il fondo è stato mantenuto pulito è stato “per scongiurare l’inesorabile e progressivo inselvatichimento della loro proprietà” e per “la preoccupazione di non vedersi compromessa la rivendicazione di estendere la limitrofa zona residenzia estensiva a due piani (__________) alla superficie non boschiva della part. N. __________. Destinazione, quest’ultima, purtroppo non riconosciuta dal Tribunale Federale ...”.\nContestano quindi il vincolo di protezione avifaunistica precisando che nella relazione scientifica del PR di __________ “i luoghi d’importanza avifaunistica si identificano nella zona ‘Al __________, presso il Cimitero di __________. Tale zona appartiene ad un comparto naturale di terreno ben delimitato, a valle della località denominata ‘__________, ove è ubicato il mappale degli insorgenti”.\nSolo in quel comparto è stata accertata la presenza di uccelli protetti. La zona di protezione è quindi sovradimensionata.\nd. Nella sua risposta il comune di __________ osserva che il Museo cantonale di storia naturale, interpellato già dal Consiglio di Stato in sede di prima istanza sulla corretta valutazione e delimitazione della zona __________, ha confermato dal profilo scientifico i valori della zona e la correttezza del suo confine. Scopo della protezione è la salvaguardia delle specie indicate (l’averna piccola, lo zigolo nero, il canapino, il saltimpalo e il torcicollo) figuranti nella Lista rossa e ciò presuppone il mantenimento dei luoghi di nidificazione, “per cui la zona di protezione della natura intende concretamente evitare il progressivo rimboschimento del fondo minacciato dalla robinia, pianta particolarmente tenace e resistente oltre che invadente, che altererebbe le condizioni ambientali favorevoli alla presenza delle speci protette.”"}