Un ulteriore motivo di interesse del vincolo risiede, così come indicato nell’impugnata risoluzione e nelle osservazioni del comune, nella necessità di operare il riordino di un comparto attualmente deturpato dalla presenza di attività piuttosto nocive. Certo, l’attività commerciale tuttora espletata sui fondi potrà continuare anche in futuro, nelle modalità prescritte dalla legge (legislazione ambientale soprattutto) e da una convenzione sottoscritta nel 1990 dalle proprietarie con il Comune di __________, in virtù del ben noto principio della garanzia dei diritti acquisiti (“Besitzstandgarantie”).