{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-219_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21234&nX40_KEY=4711535&nTrefferzeile=60&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8ded9a675f40a58d6c06ad2e8c31315"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["90.1994.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:04:53", "Checksum": "4dc81f103c5133b13a0d52047519c217", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nUn ulteriore motivo di interesse del vincolo risiede, così come indicato nell’impugnata risoluzione e nelle osservazioni del comune, nella necessità di operare il riordino di un comparto attualmente deturpato dalla presenza di attività piuttosto nocive. Certo, l’attività commerciale tuttora espletata sui fondi potrà continuare anche in futuro, nelle modalità prescritte dalla legge (legislazione ambientale soprattutto) e da una convenzione sottoscritta nel 1990 dalle proprietarie con il Comune di __________, in virtù del ben noto principio della garanzia dei diritti acquisiti (“Besitzstandgarantie”). Questo non significa però che il Comune e Cantone debbono consacrare pianificatoriamente la presenza di simile attività; al contrario, dagli atti dell’incarto risulta chiaro che il deposito di __________ é stato (ed é), tuttalpiù, tollerato, tenuto conto anche che sino all’entrata in vigore della contestata variante i terreni erano siti in una zona “senza destinazione specifica”. Decisa ed incontrovertibile é però la volontà del legislatore comunale (suggerito dal Consiglio di Stato) di procedere alla riqualifica funzionale e ambientale della zona, tramite la definizione di una zona per attrezzature sportive private.\n8. Al cospetto dell’esistenza di un interesse pubblico deve ancora essere esaminato il rispetto del principio della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).\nLa misura pianificatoria all'esame è certamente idonea, e nessuno lo contesta, a permettere la creazione di un’area integrata di svago comprendente le più disparate infrastrutture sportive, secondo il principio della complementarità delle attività espletate su suolo pubblico e di quelle su suolo privato.\nSeriamente contestata é tuttavia l’adeguatezza del provvedimento; a detta delle insorgenti non vi sarebbe infatti alcun bisogno di inserire i fondi di loro proprietà in una zona destinata ad attrezzature sportive, dal momento che quelle esistenti o in previsione nel vicino centro comunale (e in altre zone previste a tal scopo dal PR) sarebbero più che sufficienti.\nLe ricorrenti fanno evidente riferimento a quanto riportato alle pagg. 4-5 del rapporto di pianificazione (punto 3.1.6), ove si afferma che l’ampliamento dell’area __________ del centro sportivo comunale di __________ (agli originari 33’000 mq vengono aggiunti altri 7’500 mq ricavati dalla mancata realizzazione dei magazzini comunali) é più che sufficiente a soddisfare le esigenze in materia di impianti sportivi pubblici. Questo passo va tuttavia precisato; l’ampliamento dell’area __________ é inteso a soddisfare le esigenze del centro sportivo pubblico, vale a dire la realizzazione delle opere già previste in quest’area dall’ente pubblico; il Municipio ha però lasciato intendere che questo non significa che non vi sia un interesse all’insediamento di strutture sportive di tipo privato, complementari a quelle del centro pubblico, né pretende che l’area __________ di __________ sia in grado di soddisfare da sola tutte le esigenze di svago della popolazione.\nInfine, per quanto attiene al grado di limitazione della proprietà delle insorgenti, che, lo si ammette, é sicuramente importante e non può essere disconosciuto, va detto che nelle circostanze descritte al capoverso precedente, l’azzonamento in questione risulta essere tutto sommato ancora il meno incisivo; escluso, per le giustificate ragioni sopraindicate, l’inserimento in zona residenziale o in zona artigianale-industriale, non rimanevano altre alternative che l’attribuzione alla zona agricola (opzione ancora più sfavorevole per le proprietarie) o ad una zona speciale quale la Zasp, soluzione che permette quantomeno alle ricorrenti di utilizzare le loro proprietà in funzione sportivo-ricreativa (si pensi ad esempio a un tennis-club).\nGli interessi fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dalle ricorrenti devono quindi senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico in gioco.\n9. Per le pregresse considerazioni il ricorso è respinto. Tasse e spese di giudizio seguono la soccombenza. Non vengono assegnate ripetibili.\nPer questi motivi,\nviste le normative alla fattispecie applicabili\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso é respinto.\n2. Le ricorrenti sono\ncondannate al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per\ncomplessivi fr. 600.-- (seicento).\n3.Intimazione:- Avv. __________. __________,\nper\nle ricorrenti\n- Municipio di _______\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}