{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-01-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-219_1997-01-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21234&nX40_KEY=4933397&nTrefferzeile=64&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8ded9a675f40a58d6c06ad2e8c31315"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.219"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:14", "Checksum": "1abb9778d4c8b8291973487222280da8", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 24.01.1997 90.1994.219\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n24 gennaio 1997 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 31 gennaio 1994 di\n|\n|\n1. __________ __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________, 1.,2. avv. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\nContro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 15 dicembre 1993 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti al piano regolatore del comune di __________ |\nviste le osservazioni 4 maggio 1994 del Municipio di __________ e 31 maggio 1994 del Consiglio di Stato,\npreso atto della replica 16 agosto 1994 delle ricorrenti e della duplica 25 agosto 1994 del Municipio di __________,\nletti ed esaminati gli atti,\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. __________ __________ -__________ e __________ __________ sono comproprietarie dei mappali n° __________, __________e __________RFD __________, situati nella sezione di __________, in località __________. La superficie totale dei 3 fondi ammonta a ca. 7500 mq.\nb. Nella seduta del 23 settembre 1991 il Consiglio comunale di __________ ha approvato alcune varianti al proprio PR; in particolare i terreni delle ricorrenti, precedentemente inseriti in una zona senza destinazione specifica (SDS), sono stati attribuiti ad una “zona per attrezzature sportive private” (Zasp) regolata da un nuovo art. delle NAPR (44bis) del seguente tenore :\n“a) E’ concessa la realizzazione di impianti sportivi di tipo complementare rispetto a quelli realizzati o previsti nel vicino centro sportivo comunale di __________; oltre alle infrastrutture di servizio relative ai singoli impianti, é concesso l’inserimento di una buvette.\nb) Gli impianti principali e le infrastrutture di servizio vanno inserite nel territorio in modo armonioso; essi vanno coordinati con quelli del centro sportivo comunale riguardo alle loro incidenze paesaggistico-ambientali.\nc) Il Municipio esamina i progetti particolari e limita, a dipendenza delle esigenze di interesse pubblico, l’intensità di sfruttamento e d’occupazione del territorio, nonché l’inserimento dei posteggi.”\nc. Le sigg. __________ e __________ -__________ hanno contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, postulando l’inserimento dei citati fondi in zona artigianale-industriale oppure, in via subordinata, nella limitrofa zona residenziale estensiva __________. A sostegno delle loro argomentazioni fanno osservare come sui fondi sia presente da numerosi anni un centro di raccolta e deposito di cascami industriali e che le strutture sportive del comune di __________ sono, per esplicita ammissione del Municipio, già sufficientemente dimensionate senza dovervi aggiungere altri terreni. Contestano inoltre la formulazione del nuovo art. 44bis NAPR, che per la sua genericità ed indeterminatezza si porrebbe in insanabile contrasto con il precetti della LALPT ed in particolare con l’art. 29.\nd. Nella sua risoluzione del 15 dicembre 1993 il Consiglio di Stato ha approvato l’azzonamento proposto dal Comune, respingendo il gravame interposto.\nL’autorità governativa ha innanzitutto ricordato come nella sua precedente decisione del agosto 1988 non aveva affatto voluto consolidare una zona industriale o residenziale sui fondi in oggetto; al contrario, la richiesta fatta al Comune di studiare una variante era intesa a rivalutare dal profilo ambientale l’assetto di un comparto degradato in conseguenza delle attività lavorative praticate. La destinazione prevista dalla contestata variante trova inoltre giustificazione nell’adiacenza dei terreni delle ricorrenti al centro sportivo comunale, con il quale vi sono ottime possibilità di sinergie.\ne. Dissentendo da tale decisione, la proprietarie sono insorte davanti al TPT. Ripropongono, in sostanza, censure e domande di prima istanza, ed in particolare la richiesta di inserimento dei propri fondi in zona artigianale-industriale o residenziale.\nf. In sede di risposta, il Municipio di __________ ha contestato la presunta genericità del nuovo disposto di cui all’art. 44bis NAPR, osservando come questo vada interpretato anche alla luce delle norme che reggono la vicina zona __________ degli impianti sportivi comunali (art. 49 NAPR).\nDa parte sua il Consiglio di Stato propone la reiezione del ricorso sulla scorta delle argomentazioni già sviluppate nella risoluzione impugnata.\ng. Nella loro replica del 16 agosto 1994, le ricorrenti dissentono dalle osservazioni espresse da Consiglio di Stato e Municipio di __________. Al primo si rimprovera in particolare di non aver speso una sola parola sulla censura relativa alla legittimità dell’art. 44bis NAPR, mentre il Municipio é nuovamente criticato per aver deciso una destinazione vincolata dei fondi senza che un interesse pubblico lo giustifichi.\nh. Con duplica del 25 agosto 1994 il Municipio di __________ ribadisce le sue precedenti allegazioni, chiedendo la piena riconferma della decisione impugnata.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.\nPresentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine."}