Sotto questo profilo l’art. 27ter NAPR è decisamente carente e necessita senz’altro di correttivi. Non tocca però a questo Tribunale sopperire alle mancanze rilevate nella disposizione, né ne avrebbe il diritto considerato il suo limitato potere di esame. In virtù del principio dell’autonomia comunale in ambito pianificatorio, al TPT non rimane altra soluzione che rinviare l’incarto al Comune affinché rielabori e completi la norma tenendo conto delle indicazioni contenute in questa decisione, prevedendo in particolare delle deroghe che permettano la creazione di accessi confacenti al f.n.