{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-218_1999-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21233&nX40_KEY=4933355&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c2221c1ccc6389cc14f70cd478b4311"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:31:14", "Checksum": "f725cb8196f04ec30456c1e9872efed5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDi norma l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di formazione democratica della volontà comunale: \"nell'ambito della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev. modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti \" (DTF 111 Ia 69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. pag. 55).\nQuanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).\n3. Giusta l'art. 22quater cpv. 1 Cost. i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.\nSecondo questa legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).\n4. Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).\nNella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone. Eventuali problemi espropriativi esulano invece da questa procedura non essendo di competenza del TPT.\n5. Ai sensi dell'art. 26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.\nLe rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. Esse fissano segnatamente le zone di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali (art. 28 cpv. 2 lett. f LALPT); i vincoli speciali cui è soggetta l'utilizzazione di taluni fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio, dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio storico-culturale o della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT).\nQuesti combinati disposti, tenuto conto che la lista di cui all'art. 28 cpv. 2 LALPT è enumerativa e non esaustiva, costituiscono senz'altro una valida base legale per il vincolo in contestazione.\n6. A sostegno dell’inclusione del muro di cinta della particella n. __________negli elementi protetti Comune e Cantone hanno invocato in primo luogo l’aspetto naturalistico del manufatto, sottolineandone l’importanza quale biotopo per specie animali e vegetali vieppiù rare nel nostro Cantone.\nNelle sue osservazioni al ricorso del 4 maggio 1994 il Municipio di __________ osservava infatti che “la necessità di un vincolo di muro a secco è dettata dalla motivazione che qui si ribadisce, per cui negli interstizi tra sasso e sasso, il muro secco offre spazio vitale a numerose specie vegetali e animali protette e tipiche degli ambienti rocciosi, fra cui piccoli mammiferi, rettili, insetti e numerosi altri invertebrati. Quali biotopi di specie protette, questi elementi interessanti anche per il loro valore paesaggistico e storico-culturale, sono soggetti all’art. 18 LPN”.\nDi parere opposto il ricorrente; egli fa notare come non solo il manufatto sia degradato a tal punto da mettere in dubbio la sua stessa esistenza (paventandone addirittura il crollo a corta scadenza), ma ne contesta anche la sua funzione quale biotopo, incompatibile con la destinazione edificabile della zona circostante."}