{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-04-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-218_1999-04-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21233&nX40_KEY=4933355&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "7c2221c1ccc6389cc14f70cd478b4311"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.218"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:31:14", "Checksum": "f725cb8196f04ec30456c1e9872efed5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 20.04.1999 90.1994.218\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 aprile 1999 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere |\nTito Ponti |\nvisto il ricorso del 31 gennaio 1994 di\n|\n|\n__________. __________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 15 dicembre 1993 del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________ (sez. __________) |\nvista la risposta 4 maggio 1994 del Municipio di __________ e 31 maggio 1994 del Consiglio di Stato,\nletti ed esaminati gli atti,\npreso atto della perizia allestita ,\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o\nin fatto\na. __________ __________ è proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________, situato nella frazione di __________. Sul lato meridionale di questo fondo, a confine con un viottolo asfaltato, si erge un muro a secco di contenimento.\nb. Nella sua seduta del 23 settembre 1991 il Consiglio comunale di __________ ha adottato alcune varianti di PR. Una di queste prevede in particolare l’istituzione di un vincolo di conservazione del muro a secco presente sul fondo n. __________RFD.\nc. Contro l’imposizione di questo vincolo il citato proprietario è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, censurandone il mancato interesse pubblico e l’evidente lesione del principio della proporzionalità. A dire dell’insorgente, il manufatto si presenta in pessime condizioni e risulta in parte già demolito; pone inoltre in dubbio la sua definizione quale biotopo, tenuto conto che si trova inserito in una zona edificabile.\nd. Il Consiglio di Stato, respingendo le argomentazioni ricorsuali, osserva come la convivenza, anche all’interno di una zona edificabile, tra contenti naturalistici e residenziali sia perfettamente possibile. Dal momento che il muro in questione rappresenta uno spazio vitale per numerose specie animali e vegetali, la sua protezione è senz’altro giustificata da un interesse pubblico prevalente e non lede il principio della proporzionalità.\ne. Dissentendo da questa decisione, __________ __________ ha presentato ricorso al TPT. Nel merito ha sostanzialmente riconfermato le allegazioni esposte nel ricorso di prima istanza, chiedendo lo stralcio del vincolo di protezione del muro.\nf. Nelle rispettive osservazioni, Comune di __________ e Consiglio di Stato hanno chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa sulla scorta delle argomentazioni già esposte in precedenza.\ng. Con decisione 19 settembre 1995 il TPT ha deciso di affidare allo studio “__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”, __________, l’allestimento di una perizia sulle componenti naturalistiche ed ecologiche del muro in contestazione. Tale perizia é stata consegnata al Tribunale il 20 ottobre 1995 ed in seguito trasmessa alle parti per conoscenza, con comminatoria di un termine di 30 giorni per presentare le proprie conclusioni.\nDelle risultanze della perizia si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.\nh. Dopo un ulteriore scambio di allegati, con lettera del 14 gennaio 1999 il Comune di __________ ha infine sollecitato l’evasione del ricorso.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c).\nCiò premesso, il ricorso, intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.\n2. Giusta l’art. 16 della Costituzione ticinese il comune è autonomo nei limiti della Costituzione e delle leggi. A livello locale svolge i compiti pubblici generali che la legge non attribuisce né alla Confederazione né al Cantone. Secondo costante giurisprudenza tale autonomia compete al comune in materia di pianificazione del territorio ed edilizia.\nL’autonomia non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT)."}