Questo vale in particolare per i beni naturalistici. In ambito pianificatorio si tende a identificare il divieto della disparità col divieto dell’arbitrio (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n. 492). Quel che importa è che la situazione posta in essere dalla pianificazione risponda a criteri oggettivi sostenibili, non dipenda da capricci o da calcoli inconferenti; sia in una parola ragionevole e coerente (DTF 118 Ia 162, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Moor, Droit administratif, I. vol, 2.a ed. pag. 463; Schürmann/Hänni Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. ed. pag. 43).