le eventuali assicurazioni, esplicite o per atti concludenti, di suoi funzionari od uffici non apportano alcun elemento utile alla tesi della buona fede. Manca il presupposto fondamentale della competenza dell’organo sulla base delle cui assicurazioni il cittadino abbia assunto, senza potersi rendere conto della loro infondatezza, provvedimenti non più reversibili.