, 111 Ia 29 ss). Nel caso concreto è indubbio che, nella misura in cui nei vincoli protettivi gravanti il fondo si possa ravvisare una restrizione della libertà di industria e commercio, le finalità di tutela della natura ispirano da sole il provvedimento, cui è manifestamente estraneo qualsivoglia disegno di politica economica. Ora, non diversamente che per la restrizione della proprietà, i motivi che giustificano i vincoli prevalgono sull’interesse della proprietaria di vederne esente il suo fondo.