Se infatti per restringere la proprietà può essere invocato, senza aprioristica preclusione qualsiasi ordine di motivi, è invece escluso che considerazioni di politica economica condizionino la libertà di commercio e d'industria. Se quindi la restrizione di tale libertà, compatibile con la garanzia della proprietà e dettata da valide esigenze di pianificazione del territorio, non lede l'art. 31 Cost, lo viola invece quella che, pur fondandosi su misure pianificatorie territoriali, persegue in realtà finalità interventistiche, volte a influire sul mercato, alterando il meccanismo della libera concorrenza a favore risp. a discapito di determinate categorie di operatori economici.