8. Libertà di industria e commercio Un provvedimento pianificatorio può avere per effetto non solo di ledere la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost, ma di limitare la libertà di commercio e d'industria garantita dall'art. 31 Cost. Mentre la stessa base legale può giustificare la lesione di entrambi i diritti, così non è dell'interesse pubblico e, nella misura in cui gli è strettamente connessa, della proporzionalità. Se infatti per restringere la proprietà può essere invocato, senza aprioristica preclusione qualsiasi ordine di motivi, è invece escluso che considerazioni di politica economica condizionino la libertà di commercio e d'industria.