nelle zone di protezione è in genere possibile compiere solo gli interventi previsti dall’art. 27bis NAPR (cpv. 1 e 2). I contenuti naturalistici da proteggere sono stati enucleati dalla perizia del Museo cantonale di storia naturale e sono stati confermati dalla perizia giudiziaria. L’uso ammissibile è previsto provvisoriamente dall’art. 27 cpv. 5 NAPR (pascolo estensivo). E’ prevista l’adozione di un piano di gestione. Le sue linee sono tracciate dal Rapporto dell’UPN. Non sono vincolanti, è vero, né per il comune (che propone, senza volerla imporre, una soluzione alternativa meno restrittiva) né per la proprietaria;