obbligo di fare, dunque, senza del quale la protezione della natura si risolve in vacua perorazione. L’inserimento di un fondo in una zona di protezione non comporta quindi unicamente l’obbligo di subire passivamente talune restrizioni d’uso, richiede per giunta che si compiano interventi attivi di gestione (o a subirli da parte dell’ente pubblico se non vi si provvede). Il piano di gestione (che in assenza di norme positive può solo essere negoziato) ha precisamente per compito di stabilire questo assieme di obblighi e restrizioni.