- obbligo di gestione estensiva delle superfici non vignate e di sistemazione della parte bassa del biotopo da parte dell’ente pubblico, previo accordo e mancato interesse da parte dei proprietari; - obbligo di controllo dell’evoluzione della zona da parte dell’ente pubblico. Qui appare chiaramente la duplice natura dell’autorizzazione e quindi del vincolo che la presuppone: da un lato il nulla osta a utilizzare in un certo modo il fondo, dall’altro l’obbligo di gestirlo in un certo modo; obbligo di fare, dunque, senza del quale la protezione della natura si risolve in vacua perorazione.