Non basta ripiegare sull’uso a pascolo. Benché ciò non appaia esplicitamente dal testo legale, questa soluzione è di natura transitoria, come soluzione ponte, nell’attesa che si concretizzi l’uso ammissibile del fondo alla luce dei criteri generali enunciati dai cpv. 1 e 2 dell’art. 27bis (e dall’art. 27ter). Se non è possibile pervenirci in via negoziale (contratto, piano di gestione) bisognerà che i termini indeterminati dei citati disposti vengano concretizzati. Occorre a questo scopo una decisione del comune, impugnabile presso il Consiglio di Stato. Tale non è il rapporto del dicembre 1991 dell’UPN. Esso altro non è che una proposta di piano di gestione.