Il problema che ci si pone è se questa base normativa è sufficientemente chiara ed esplicita da giustificare la restrizione in discorso. 6.4 In concreto, le disposizioni del PR si limitano a stabilire il principio generale della protezione, indicano cartograficamente il settore protetto, ma non enumerano le attività, attuali e future, ritenute incompatibili, così come non fissano gli obiettivi di un eventuale risanamento e le modalità d’uso e di gestione. Il motivo è di duplice natura. Da una parte v’è un’indubbia, oggettiva difficoltà, inerente alla stessa natura del tema, a rendere più esplicito il contenuto della protezione.