L’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, nel prescrivere che ogni decisione sia motivata e che lo sia nella forma scritta, non pone esigenze più rigorose. La circostanza che su diversi punti il Consiglio di Stato abbia fatto sue, citandole testualmente, le osservazioni del comune non può essere ascritta a carenza motivazionale. La risoluzione risponde in realtà a tutti i punti contestati. In concreto, la motivazione molto articolata del ricorso è la miglior comprova che la lamentata povertà della motivazione governativa non ha fatto ostacolo alla comprensione delle ragioni sulle quali si è basata la decisione impugnata e della sua portata.