Al preteso vizio è stato semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie. All’inconveniente della perdita del doppio grado di giurisdizione, fatto valere dalla ricorrente, si contrappongono esigenze di economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza. La censura non merita adesione. Quanto all’asserita carenza di motivazione ricordiamo che il dovere di motivare la decisione deriva dall'art. 4 Cost, che non pone eccessive esigenze.