E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere lasciato aperto il quesito se nel non esperire il sopralluogo il Consiglio di Stato abbia effettivamente omesso di procedere ad atti istruttori in violazione dell’art. 52 LPAm, omissione negata dall’autorità cantonale che ritiene superfluo nelle circostanze l’accertamento richiesto. Al preteso vizio è stato semmai posto rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie.