Così è in concreto, posto che la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti dall’art. 4 Cost. Il diritto di essere sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di fornire prove sui fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di participare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa alla parte di participare alla formazione di decisioni che potrebbero ledere la sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96). Il diritto di essere sentito è di natura formale.