In attesa di un piano di gestione dettagliato è ammesso e promosso il pascolo estensivo finora praticato, ad eccezione delle superfici incluse nell’inventario dei prati magri, per le quali valgono invece le stesse normative delle zone di protezione della natura 5/6.” L’art. 27 ter NAPR dichiara che sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico (cpv. 1) e vieta in generale qualsiasi manomissione o interventi che possano modificarne l’aspetto, le caratteristiche e l’equilibrio biologico presente (cpv.