{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa ricorrente fa valere di aver concluso il contratto di affitto con la __________ __________ facendo affidamento sulla stabilità del PR, approvato dal Consiglio di Stato nel 1988. Il contratto presupponeva la possibilità di creare un vigneto intensivo, allora consentito dal PR e già nel 1991 vietato dalla variante.\nVa tenuto presente in proposito che in quanto strumento di sintesi e di coordinamento il PR deve fare i conti con un complesso di fattori per sua natura instabile: la situazione di fatto può evolvere, il quadro legislativo modificarsi, questa o quell’altra prognosi rivelarsi fallace. Può dunque porsi con una certa frequenza l’esigenza di adattare il piano alle mutate circostanze. Come ogni strumento pianificatorio moderno, il PR dev’essere flessibile e dinamico.\nD’altra parte, proprio perché strumento di pianificazione, deve far prova di sufficiente stabilità: deve fornire ai proprietari e all’ente pubblico una base previsionale sicura, che permetta loro di pianificare con opportuno anticipo e per un arco di tempo ragionevole i rispettivi investimenti (DTF 120 Ia 231/32, 119 Ib 480 consid. 5c, 114 Ia 32 consid. 6, 109 Ia 113 consid. 3).\nLa stessa sicurezza del diritto (derivi essa dall’art. 4 Cost. o costituisca un principio costituzionale non scritto) esige che si possa fare affidamento su una certa stabilità del piano (cfr. DTF 112 Ia 119 consid. c e 113 Ia 453: “gli interessi privati alla costanza dei rapporti attuali sono da tutelare, bisogna cioè cercare per quanto possibile soluzioni che mantengano le costruzioni attuali e la loro utilizzazione”; principio che, pur con diverse inflessioni, vale anche per i non proprietari).\nDi ciò tien conto l’art. 21 LPT prescrivendo che i PR siano riesaminati in caso di notevole cambiamento delle circostanze, ma adattati solo se necessario.\nSostanzialmente identici i presupposti dell’art. 41 LALPT che ammette la modifica del PR, in ogni tempo e con la stessa procedura prevista per l’adozione, se l’interesse pubblico lo esige.\nCome già per il PR primitivo occorre procedere alla ponderazione degli interessi pubblici e privati in giuoco. Questa non sarà completa se non attribuirà il giusto peso al postulato della certezza del diritto o, in altri termini, all’esigenza di stabilità del piano. Si dovrà in particolare tenere in debito conto gli interessi del proprietario a non veder peggiorare la situazione giuridica del suo fondo, con l’avvertenza tuttavia che la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost. non conferisce alcun diritto soggettivo al mantenimento del regime pianificatorio in vigore (119 Ia 372, 118 Ia 514, 118 Ib 42, 116 Ia 235, 116 Ib 187, 114 Ia 33, 113 Ia 455, l09 Ia 114).\nIn linea generale va considerato che l’attuazione di una pianificazione conforme ai principi fondamentali della legge è prioritaria rispetto alla stabilità del piano: “la questione della certezza del diritto e della stabilità del piano si pone solo per rapporto a PR che siano in consonanza col diritto federale” (DTF 118 Ia 160, 116 Ia 235, 114 Ia 33).\nOra tra i principi sanciti dalla LPT la protezione della natura occupa un posto di rilievo. Se il PR non tiene inizialmente conto delle relative esigenze e quindi non rispetta i principi suddetti, dev’esservi finalmente reso conforme. Più presto è meglio è. Occorre naturalmente che nella ponderazione degli interessi la tutela della natura prevalga sull’interesse del proprietario a disporre liberamente del suo fondo.\nE’ quanto nei considerandi precedenti abbiamo visto verificarsi.\nLa censura va disattesa.\nSpese e tasse\nSpese e tasse processuali vanno poste a carico della parte soccombente, in casu della ricorrente. In concreto tra le spese figura la nota del perito giudiziario, di fr. 2.392.-- , anticipati dallo Stato, che vanno accollati alla ricorrente.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto .\n2. Le spese e tasse di\ngiudizio di complessivi fr. 3’000.-- sono posti a carico della ricorrente.\n3. Intimazione: -\nSt. leg. avv. __________ __________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}