{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSe quindi la restrizione di tale libertà, compatibile con la garanzia della proprietà e dettata da valide esigenze di pianificazione del territorio, non lede l'art. 31 Cost, lo viola invece quella che, pur fondandosi su misure pianificatorie territoriali, persegue in realtà finalità interventistiche, volte a influire sul mercato, alterando il meccanismo della libera concorrenza a favore risp. a discapito di determinate categorie di operatori economici. Specie se la componente territoriale è largamente posta in sottordine, sicché la misura pianificatoria appare più come veicolo di finalità estranee che strumento dedicato alla migliore organizzazione del territorio, la limitazione che ne deriva alla libertà di commercio e d'industria è illegittima.\nDiverso il discorso se i motivi di politica economica giocano un ruolo secondario nell'economia della misura pianificatoria, che trova nelle sue specifiche, autonome finalità la sua piena ragione di essere.\nQui occorre in linea di massima procedere ad una ponderazione degli interessi \"per stabilire se l'esigenza pianificatoria su cui si fonda la misura giustifica la limitazione della libertà d'industria e di commercio che essa involontariamente comporta\" (Bianchi, Della possibilità di introdurre destinazioni d'uso limitate e speciali nei PR, RDAT 1983, pag. 247; cfr. pure sul tema 113 Ia 138 ss, 111 Ia 99 ss, 111 Ia 29 ss).\nNel caso concreto è indubbio che, nella misura in cui nei vincoli protettivi gravanti il fondo si possa ravvisare una restrizione della libertà di industria e commercio, le finalità di tutela della natura ispirano da sole il provvedimento, cui è manifestamente estraneo qualsivoglia disegno di politica economica.\nOra, non diversamente che per la restrizione della proprietà, i motivi che giustificano i vincoli prevalgono sull’interesse della proprietaria di vederne esente il suo fondo.\nPer tutte queste ragioni non solo i vincoli passati in rassegna resistono alla censura di violazione della proprietà ma per gli stessi motivi superano pure indenni l’accusa di violazione della libertà di industria e di commercio.\n9. Buona fede / affidamento\nRicordiamo che sul fondo sono stati compiuti nel mese di giugno importanti lavori di pulizia con impiego di uomini e di due grossi trattori. A mente del comune per simili interventi non occorre, secondo una costante prassi, una domanda di costruzione. Quando però in luglio furono avviati i grossi lavori di scavo, con pericolo addirittura per la stabilità della strada, l’UTC intervenne. Ci furono purtroppo incomprensioni e disguidi tra comune e dipartimento. L’ing. __________ dell’amministrazione __________ diede il permesso di continuare i lavori che il comune aveva fermato. La loro ripresa poteva semmai giustificarsi per l’aspetto meramente viticolo del problema; non per quello edilizio né, tantomeno, per la protezione della natura. Giustamente il comune ha quindi bloccato i lavori e imposto alla proprietaria l’obbligo di presentare una domanda di costruzione. Un intervento di tale impatto sul terreno non poteva essere fatto passare quale risistemazione di un vigneto da tempo abbandonato.\nIl dipartimento non è competente a rilasciare il permesso di costruzione: le eventuali assicurazioni, esplicite o per atti concludenti, di suoi funzionari od uffici non apportano alcun elemento utile alla tesi della buona fede. Manca il presupposto fondamentale della competenza dell’organo sulla base delle cui assicurazioni il cittadino abbia assunto, senza potersi rendere conto della loro infondatezza, provvedimenti non più reversibili.\nEventuali spese affrontate inutilmente dalla ricorrente per colpa dell’ente pubblico potranno se del caso far sorgere a capo della prima il diritto a risarcimento del danno (il tema esula dalla competenza di questo tribunale), non le conferisce invece il diritto a sfruttare il terreno in modo incompatibile con la salvaguardia del biotopo protetto.\n10. Parità di trattamento\nGiova subito rilevare l’importanza necessariamente relativa che il principio della parità di trattamento ha in materia di pianificazione del territorio (cfr. DTF 116 Ia 195 consid. 3b; 21 marzo 1994 1P- 673/1993 in re O.E.S). “I PR creano quasi inevitabilmente disuguaglianze”, avverte Aubert, Traité de droit constitutionnel suisse, Supplément, n. 2208.\nLa necessità di dividere il territorio in zone diversamente regolamentate crea inevitabilmente delle disparità. In realtà il territorio si divide in una moltitudine di situazioni difficilmente confrontabili nella loro tendenziale unicità. Non è sempre possibile astrarne le caratteristiche comuni, suscettibili di univoca regolamentazione. Questo vale in particolare per i beni naturalistici.\nIn ambito pianificatorio si tende a identificare il divieto della disparità col divieto dell’arbitrio (Knapp, Précis de droit administratif, 1991, n. 492).\nQuel che importa è che la situazione posta in essere dalla pianificazione risponda a criteri oggettivi sostenibili, non dipenda da capricci o da calcoli inconferenti; sia in una parola ragionevole e coerente (DTF 118 Ia 162, 116 Ia 195, 115 Ia 389; Moor, Droit administratif, I. vol, 2.a ed. pag. 463; Schürmann/Hänni Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3. ed. pag. 43).\nOra, in concreto il perito giudiziario ha esposto le ragioni per cui si impone la protezione dell’avifauna sul fondo della ricorrente. Le abbiamo ricordate sopra ritenendole fondate. Non risulta che altre zone altrettanto degne di tutela siano state risparmiate dal vincolo.\nLa censura ricorsuale che lamenta la violazione del principio è del tutto infondata.\n11. Violazione della certezza del diritto"}