{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLe proposte contenute nel rapporto dell’ UPN sono a mente del perito equilibrate e perfettamente in linea con il nuovo orientamento della politica agricola, che se da un lato postula una maggiore presa in considerazione degli aspetti ecologici prevede dall’altro versamenti compensativi. Il perito conclude affermando che con la realizzazione del piano proposto nel suddetto rapporto si ricreerà una vegetazione interessante e una molteplice avifauna.\nIl perito prende infine posizione sulle domande complementari della ricorrente ammesse dal tribunale. E’ ben chiaro, egli precisa, che la zona protetta non può prescindere dallo sviluppo del comparto che la circonda tant’è che un’edificazione intensiva a confine o un’altra aggressione importante del territorio potrebbe ridurne il valore. D’altro canto la superficie è così vasta che influssi esterni non possono esercitarvi che un’incidenza relativa. Per motivi di economia occorre concentrare gli interventi protettivi su simili aree, dal sicuro valore naturalistico, piuttosto che disperdere i limitati mezzi a disposizione su una moltitudine di minuscole superfici disseminate sul territorio, peraltro molto più vulnerabili per la stessa loro esiguità. Posto che la tipica avifauna di un vigneto si compone di specie il cui territorio abbraccia solo pochi ettari, la grande superficie del terreno in discussione consente l’insediamento di diverse coppie per ogni specie. La sua notevole estensione contribuisce in modo decisivo a costituire il grande valore del comparto, posto che eventi fortuiti non possono così rapidamente portare alla sparizione di una specie come in spazi esigui dove covi un’unica coppia. Poiché gli uccelli adulti usano tornare per la cova nel posto dell’anno prima e i giovani si insediano volontieri nel luogo natio vi sono buone premesse perché una zona di protezione come quella di __________ finisca per costituire un insediamento durevole.\nCon ciò trovano risposta le obiezioni ricorsuali.\nNessun dubbio può sussistere sull’interesse pubblico a mantenere - e ripristinare laddove è stato manomesso - il prezioso biotopo in esame.\n7.1.7 Rimane da verificare se è rispettato il principio della proporzionalità.\nChe il vincolo contestato sia idoneo a conseguire lo scopo perseguito risulta con sufficiente chiarezza dai pareri specialistici surriferiti.\nSebbene le manomissioni da un lato e l’incuria dall’altro abbiano gravemente compromesso il valore attuale del comparto è possibile ripristinarne la funzione naturalistica con opportuni accorgimenti.\nQuesti non sono già stabiliti in modo vincolante: ne esiste solo la proposta. Nondimeno essa traccia le linee sia dell’uso che sarà verosimilmente consentito del fondo sia degli interventi che il proprietario dovrà tollerare da parte dell’ente pubblico rispettivamente che gli spetterà effettuare per ripristinare e quindi conservare il biotopo. Con la limitazione, nell’attesa che il piano di gestione venga adottato, dell’uso a pascolo estensivo dell’intero fondo.\nPrenderemo questo quadro ancora provvisorio quale misura del vincolo in contestazione e giudicheremo per rapporto ad esso se il rapporto tra lo scopo perseguito dal provvedimento e il sacrificio imposto al proprietario per conseguirlo risponde a criteri di proporzionalità. Nulla infatti lascia intendere che il piano di gestione effettivo potrà aggravare il vincolo così ipotizzato.\nDa un lato abbiamo dunque l’interesse del proprietario a sfruttare intensivamente il fondo istallando un vigneto su tutta la superficie e non solo sulla parte alta e non solo a coppie alternate di terrazzi. Dall’altro l’interesse a salvaguardare specie avicole già in gran parte scomparse, ma suscettibili di tornare a covare nel comprensorio. Nell’ipotesi del pieno sfruttamento la proprietaria aveva stipulato un contratto di affitto che prevedeva per 20 anni un fitto di 12.500 franchi annui. A carico dell’affittuario la messa in opera degli impianti, con pali e fili, a regola d’arte. Con l’obbligo inoltre di rendere coltivabile la maggior parte possibile del terreno, eseguendo gli eventuali drenaggi. Non è stato calcolato quale sarà il reddito del terreno se l’uso ne verrà limitato come previsto dal rapporto dell’UPN così come, di converso, non sono stati calcolati i sussidi e i contributi a beneficio del proprietario, gli interventi a carico del comune. Non occorre tuttavia fare una perizia per stabilire quale sarebbe presumibilmente la perdita; nelle circostanze questa non che può essere di limitata entità.\nRispetto all’importanza della protezione della natura i vincoli gravanti la proprietà della ricorrente non appaiono in ogni modo di tale gravità da ritenere fuori proporzione la restrizione della proprietà che ne deriva.\n8. Libertà di industria e commercio\nUn provvedimento pianificatorio può avere per effetto non solo di ledere la garanzia della proprietà sancita dall’art. 22ter Cost, ma di limitare la libertà di commercio e d'industria garantita dall'art. 31 Cost.\nMentre la stessa base legale può giustificare la lesione di entrambi i diritti, così non è dell'interesse pubblico e, nella misura in cui gli è strettamente connessa, della proporzionalità. Se infatti per restringere la proprietà può essere invocato, senza aprioristica preclusione qualsiasi ordine di motivi, è invece escluso che considerazioni di politica economica condizionino la libertà di commercio e d'industria."}