{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6.5 Così in casu, dove la regolamentazione di dettaglio è rinviata al piano di gestione. Fino alla sua adozione vale la disposizione transitoria che ammette l’uso a pascolo estensivo, ma il proposito è di pervenire ad una definizione dell’uso che contemperi le esigenze protettive con quelle di uno sfruttamento economicamente accettabile dell’area. Anche se va detto che il pascolo estensivo è ritenuto la soluzione ideale ai fini della protezione. Va da sé che il piano di gestione, non previsto da nessuna norma, né federale né cantonale né comunale (l’art. 27bis cpv. 5 NAPR si limita a porlo come condizione per superare l’uso esclusivamente a pascolo), non è da imporsi d’imperio ma da concordarsi tra proprietario (o gestore) comune e cantone. Rientra nella categoria dei contratti che la legge federale prevede quale forma prioritaria attraverso cui assicurare la protezione della natura. Quid se non vi è intesa e il piano di gestione non può essere concordato? Non basta ripiegare sull’uso a pascolo. Benché ciò non appaia esplicitamente dal testo legale, questa soluzione è di natura transitoria, come soluzione ponte, nell’attesa che si concretizzi l’uso ammissibile del fondo alla luce dei criteri generali enunciati dai cpv. 1 e 2 dell’art. 27bis (e dall’art. 27ter). Se non è possibile pervenirci in via negoziale (contratto, piano di gestione) bisognerà che i termini indeterminati dei citati disposti vengano concretizzati. Occorre a questo scopo una decisione del comune, impugnabile presso il Consiglio di Stato. Tale non è il rapporto del dicembre 1991 dell’UPN. Esso altro non è che una proposta di piano di gestione. Ne risulta nondimeno che a mente dell’ufficio (non necessariamente però del Consiglio di Stato) l’impianto del vigneto è autorizzabile unicamente a determinate condizioni e precisamente:\n- possibilità per l’istante d’impianto di un vigneto a coppie di terrazzi alterni nella parte superiore del mappale, come indicato nella cartina 2 in allegato, e obbligo per lo stesso istante di ripristino della vegetazione erbacea e arbustiva nei terrazzi non vignati;\n- obbligo di gestione del vigneto secondo le tecniche della produzione integrata, con divieto d’uso d’erbicidi persistenti e insetticidi a largo spettro d’azione;\n- obbligo di gestione estensiva delle superfici non vignate e di sistemazione della parte bassa del biotopo da parte dell’ente pubblico, previo accordo e mancato interesse da parte dei proprietari;\n- obbligo di controllo dell’evoluzione della zona da parte dell’ente pubblico.\nQui appare chiaramente la duplice natura dell’autorizzazione e quindi del vincolo che la presuppone: da un lato il nulla osta a utilizzare in un certo modo il fondo, dall’altro l’obbligo di gestirlo in un certo modo; obbligo di fare, dunque, senza del quale la protezione della natura si risolve in vacua perorazione. L’inserimento di un fondo in una zona di protezione non comporta quindi unicamente l’obbligo di subire passivamente talune restrizioni d’uso, richiede per giunta che si compiano interventi attivi di gestione (o a subirli da parte dell’ente pubblico se non vi si provvede). Il piano di gestione (che in assenza di norme positive può solo essere negoziato) ha precisamente per compito di stabilire questo assieme di obblighi e restrizioni. Con ciò è peraltro generalmente collegata la questione dei sussidi che confederazione e cantone concedono quale contropartita al sacrificio richiesto al proprietario.\nQuesta, in concreto, la situazione allo stadio attuale: il fondo è inserito nella zona di protezione PrNa7; nelle zone di protezione è in genere possibile compiere solo gli interventi previsti dall’art. 27bis NAPR (cpv. 1 e 2). I contenuti naturalistici da proteggere sono stati enucleati dalla perizia del Museo cantonale di storia naturale e sono stati confermati dalla perizia giudiziaria. L’uso ammissibile è previsto provvisoriamente dall’art. 27 cpv. 5 NAPR (pascolo estensivo). E’ prevista l’adozione di un piano di gestione. Le sue linee sono tracciate dal Rapporto dell’UPN. Non sono vincolanti, è vero, né per il comune (che propone, senza volerla imporre, una soluzione alternativa meno restrittiva) né per la proprietaria; ne risulta tuttavia una chiara indicazione in termini concreti dei vincoli cui può dar luogo l’inserimento del fondo nella zona di protezione. Per quanto la relativa proposta non abbia carattere cogente, fornisce al tribunale una base di giudizio sufficientemente indicativa per stabilire se il vincolo qui avversato regge alla censura che lo vuole non sorretto da un sufficiente interesse pubblico e che soprattutto ne nega la proporzionalità. Ma di ciò al prossimo considerando.\nQuanto alla base legale, di cui è qui argomento, dev’essere, per le suesposte considerazioni e tenuto conto delle circostanze, ritenuta sufficientemente chiara: occorre concretarla o attraverso un piano di gestione concordato o attraverso una precisazione unilaterale (ma impugnabile) del contenuto del vincolo da parte del comune, così da passare dallo stadio in cui è solo permesso il pascolo a quello in cui sia possibile uno sfruttamento del fondo più confacente alle sue potenzialità reddituali e meglio rispondente agli interessi del proprietario.\n7. Interesse pubblico\n7.1 La ricorrente contesta recisamente l’interesse pubblico alla protezione di una zona divenuta nel frattempo orfana delle specie che dovrebbe proteggere e che comunque ha subito trasformazioni (modifiche strutturali nella parte alta, invasione delle robinie specie in quella bassa) che ne avrebbero tolto ogni idoneità allo scopo."}