{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nE' finalmente nel Piano regolatore (da conformarsi al piano direttore, ai sensi dell'art. 9 LPT e, in generale al diritto cantonale) che i biotopi degni di protezione devono trovare adeguata tutela. Lo strumento deputato è qui l'istituzione di zone di protezione giusta il cennato art. 17 LPT, ma sono possibili altre misure. Nella scelta degli strumenti i cantoni godono in effetti di un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già dispongono (DTF 116 Ib 215).\nOccorre a questo punto ricordare che l’Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) del 16 gennaio 1991 specifica all’art. 26 quali sono i compiti assegnati ai cantoni dalla LPN. Nelle loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 OPT) essi devono prendere in considerazione le misure per le quali la confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi e soprattutto devono vigilare affinché i piani e le prescrizioni disciplinanti l’utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio tengano conto delle misure di protezione. Nel Canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del lontano 16 gennaio 1940, il relativo regolamento di applicazione del 22 gennaio 1974 e il regolamento sulla protezione della flora e della fauna del 1. luglio 1975. Le relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la competenza di assicurare la tutela dei rispettivi beni.\nCiò può avvenire direttamente con gli strumenti del PR comunale, sia per iniziativa del Consiglio di Stato (art. 31 LALPT) sia, con la sua intesa, del comune.\n6.3 E’ su questa base, con l’approvazione del Consiglio di Stato, che il comune di __________ ha istituito la zona di protezione della natura, la PrNa7, e l’ha disciplinata a norma degli art. 27 bis e ter NAPR.\nNessun dubbio che questa misura pianificatoria costituisce la base legale della restrizione imposta alla proprietà della ricorrente, base legale che trae a sua volta fondamento dalle surricordate disposizioni della legislazione federale e cantonale.\nIl problema che ci si pone è se questa base normativa è sufficientemente chiara ed esplicita da giustificare la restrizione in discorso.\n6.4 In concreto, le disposizioni del PR si limitano a stabilire il principio generale della protezione, indicano cartograficamente il settore protetto, ma non enumerano le attività, attuali e future, ritenute incompatibili, così come non fissano gli obiettivi di un eventuale risanamento e le modalità d’uso e di gestione.\nIl motivo è di duplice natura.\nDa una parte v’è un’indubbia, oggettiva difficoltà, inerente alla stessa natura del tema, a rendere più esplicito il contenuto della protezione. Dall’altra non bisogna illudersi che in materie come queste sia possibile, per la complessità e diversità delle situazioni, escludere un più o meno largo margine d’indeterminazione. Si pensi al settore affine della protezione dei monumenti o del paesaggio (Moor, Droit administratif vol. I., 2.a ed., pag. 340). Come in quei casi è difficile prescindere dal ricorso a concetti indefinibili quali la “bellezza” o a enunciati vaghi come la “compromissione delle caratteristiche di un sito”, così, in concreto, a quello di “compatibilità con le finalità della protezione naturalistica”. Concetto usato peraltro ripetutamente dalla legislazione federale (così ad es. all’art. 5 Ordinanza sulle torbiere alte).\nDall’altra parte intervengono considerazioni inerenti al tema, quanto mai delicato e complesso, della densità normativa. Quale ne sia la soglia minima dipende grandemente dalla materia regolamentata. Se prevale l’esigenza di prevedibilità, certezza del diritto, parità di trattamento e giustizia o se sono in gioco diritti costituzionali fondamentali, è importante stabilire regole precise e dettagliate che consentano di determinare con chiarezza la situazione. Se invece occorre intervenire tempestivamente su una realtà troppo complessa per dominarne subito i singoli aspetti e importa fornire risposte puntuali a problemi concreti può essere preferibile limitarsi a fissare gli obiettivi, tracciare le linee direttive, enunciare i principi base, lasciando largo margine ad una determinazione successiva. In particolare, quando è urgente salvaguardare da possibili manomissioni valori importanti, come quelli naturalistici di cui ci stiamo occupando. In simili circostanze che la designazione della zona protetta non sia contestualmente implementata con la definizione delle norme di comportamento, può rispondere non solo a reali difficoltà obiettive ma anche ad una scelta operativa che in concreto non appare priva di giustificazione.\nE’ l’opzione per una pianificazione a due velocità e a due gradi di specificità e determinatezza. Nella prima fase si determinano le grandi linee, si enunciano i principi, si proclamano gli obiettivi e gli eventuali intenti realizzativi: è una fase essenzialmente programmatica. Il contenuto normativo può avere a quello stadio una forte componente di astrazione e comunque di indeterminatezza. Le disposizioni sono finali, più che condizionali. La concretizzazione è rinviata ad uno stadio successivo, nel quale possono aprirsi larghi spazi per la concertazione e la negoziazione. Con l’opportunità per il proprietario di meglio far valere i suoi interessi che nell’ambito di una rigida regolamentazione astratta."}