{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDetto ciò, il comune precisa che non ha mai dichiarato di non condividere il piano di gestione previsto dal Rapporto ma di aver semmai considerato l’ipotesi di una soluzione alternativa, che il Consiglio di Stato nella sua approvazione delle varianti ha nondimeno ritenuto “non congruente con le zone naturali PrNa7”. Tale alternativa consiste nella possibilità di costituire un vigneto intensivo per almeno l’85% della superficie colpita dal vincolo, con la salvaguardia di tutti gli interventi contemplati nel rapporto dipartimentale del 23 dicembre 1991, “quali ad esempio il mantenimento della vegetazione richiamata, da attuarsi però sulle scarpate anziché nei terrazzi, in modo da conservare l’habitat proprio ai volatili e nel contempo permettere uno sfruttamento agro-viticolo.”\nChiede che il ricorso venga evaso ai sensi dei considerandi. Con protesta di spese e ripetibili.\ne. Nella sua risposta il Consiglio di Stato si limita a richiamare la decisione del 15.12.1993 in cui ha “esaustivamente” trattato le contestazioni e domande ricorsuali.\nf. In sede di sopralluogo la ricorrente ribadisce la richiesta di perizia giudiziaria, alla quale né comune né Consiglio di Stato si oppongono.\nCon scritto del 24 gennaio 1995 la ricorrente trasmette al tribunale una fotografia a colori raffigurante la situazione attuale ed una fotografia riportata sull’articolo del __________ 1994 de “__________ __________ ” risalente all’avvio dei lavori di ricostruzione del vigneto.\nIl 2 novembre 1995 è stata ordinata una perizia al Dott. __________ __________, __________. __________, __________, il quale rassegna il suo referto datato 23 febbraio 1996, rispondendo quindi il 10 luglio 1996 alle domande complementari della __________ __________ __________ parzialmente ammesse dal tribunale con ordinanza del 24 giugno 1996.\ng. Nelle conclusioni del 13 settembre 1996 la __________ __________ __________ ribadisce che dalla documentazione annessa allo scritto 15 marzo 1994 al TPT risulta che i volatili protetti fossero presenti a Pedrinate negli anni 1988-92 in numero estremamente contenuto; circostanza di “notevole importanza nell’ambito della ponderazione tra gli interessi pubblici e privati, così come nella disamina relativa al rispetto del principio della proporzionalità.”\nLa perizia evidenzia che buona parte della superficie è ricoperta da robinie, con conseguente importante perdita delle condizioni per la sopravvivenza delle specie avifaunicole protette, che infatti sono tutte scomparse, a eccezione dello zigolo nero. Come afferma il perito, questo è in grado di sopravvivere anche in presenza di un vigneto intensivo, come appunto quello progettato dalla __________ __________.\nQuanto alle specie oramai scomparse, la ricorrente si chiede se ha ancora senso ripristinarne le condizioni di vita e di riproduzione. Tanto varrebbe annientare sistematicamente i boschi di robinie abbondantemente presenti nel __________ “per poi farvi crescere qualche cespuglio e porre a dimora qualche barbatella, creando così un habitat ideale per i volatili.”\nFa notare che la formazione del biotopo è stata possibile solo per la crescita della vegetazione cespugliosa avvenuta solo di recente sul fondo n. __________, fin lì adibito a vigneto. Più ragionevole sarebbe creare adeguate zone di protezione “laddove l’avifauna è ancora esistente, adottando tempestivamente opportune misure cautelari atte a garantirne la sopravvivenza anche durante le lunga fase procedurale antecedente all’entrata in vigore delle norme pianificatorie.”\nChiede venga giudicato come postulato col ricorso.\nh. Con le proprie osservazioni conclusive del 14 agosto 1996 il Comune di Chiasso si riconferma integralmente nella sua risposta e si oppone all’annullamento tout court del vincolo di protezione. Domanda che, alla stregua di un controllo astratto delle norme, venga verificata giudizialmente la portata del piano di gestione elaborato dal Dipartimento dell’Ambiente, piano che permette uno sfruttamento viticolo parzialmente intensivo e parzialmente semiestensivo del fondo. Postula, rimettendosi al giudizio del tribunale, la possibilità di costituire un vigneto intensivo per almeno l’85% come chiesto nella risposta.\nChiede che il ricorso venga evaso ai sensi dei considerandi.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\nIn ordine\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, la potestà ricorsuale dell’insorgente dall’art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT. Presentato nei termini statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame è ricevibile in ordine."}