{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nGli interessi alla protezione dell’avifauna devono in concreto “cedere il passo a quelli vitali e di rango sicuramente superiore dell’agricoltura e della salvaguardia di un’esistente azienda agricola”. Se sono mantenute le condizioni restrittive previste dal surriferito rapporto dell’__________ la __________ __________ disdirà il contratto e quindi non solo non sarà realizzato il vigneto sulla parte principale del fondo ma neppure sarà coltivata la parte residua. Con ciò si distrae un’area agricola dalla sua naturale funzione violando la __________r e la stessa LPT (art. 3 cpv. 2 lett. b).\nIl provvedimento è comunque sproporzionato. Non se ne ravvisa per prima cosa la necessità: da un lato l’incompatibilità della viticoltura con la protezione dell’avifauna non è affatto provata e dall’altro l’intera zona circostante il part. __________“abbonda di quella vegetazione arbustiva spinosa che crea un biotopo ideale” e offre quindi agli uccelli sufficienti opportunità nidificatorie senza vincolare la proprietà della ricorrente.\nD’altro canto, con le limitazioni imposte dal vincolo non è più possibile mettere a dimora un numero di ceppi sufficiente per dare accesso ai sussidi e ad ogni modo la redditività è così ridotta da escludere l’utilizzo viticolo e costringere la ricorrente a sacrificare un terreno di 40.000 mq, in una delle migliori posizioni di tutto il __________, per l’uso a pascolo estensivo.\nNel contempo, impedendo alla __________ __________ __________ di svolgere l’attività economica per la quale è stata creata, il provvedimento viola, in urto con i più elementari principi del diritto, la libertà di industria e commercio.\nLesa è pure, secondo la ricorrente, la sicurezza del diritto e la buona fede.\nI lavori di sistemazione del fondo, oltre che in ossequio alla legislazione applicabile in materia, sono stati intrapresi in assoluta buona fede, nella fiducia che il PR di recente approvazione non sarebbe stato modificato per almeno i prossimi 10-15 anni, come vuole la sicurezza del diritto, sancita dall’art. 41 LALPT. Si aggiunga che i lavori avevano ricevuto a due riprese il nulla osta della Sezione agricoltura ed era quindi inimmaginabile che nello stesso Dipartimento si stessero intanto elaborando le direttive d’uso “di senso letteralmente opposto”. Né peraltro la popolazione è stata tempestivamente e correttamente informata da parte del Comune.\nVisto l’importante investimento intrapreso dalla ricorrente confidando nella stabilità del diritto e nelle “assicurazioni rilasciate dai competenti organi dello Stato” il ricorso dev’essere accolto.\nPer questi e altri motivi, di cui si dirà all’occorrenza nei considerandi, la ricorrente chiede che la variante impugnata sia stralciata e che siano annullati, limitatamente al mappale n. __________, gli art. 27 bis/ter, così come la zona di protezione della natura/dell’avifauna (PrNa7) gravante il suddetto mappale.\nCon scritto del 15 marzo 1994 la ricorrente segnala che da un esame dell’”__________ __________ __________ nel __________ ” (__________) e dell’”__________ __________ __________ del __________ __________ __________ (__________, 1992) risulti che i volatili da proteggersi tramite la zona in contestazione sono in realtà presenti in numero estremamente contenuto (nidificazione irregolare, con una popolazione inferiore alle 1-5 coppie). Segnala infine al tribunale, affinché ne tenga conto nella scelta di un perito imparziale, che __________, coautore del surricordato studio del Museo di storia naturale, è presidente della __________, il cui scopo, fa notare, è di intervenire a salvaguardia di specie in pericolo.\nd. Nella sua risposta il comune di __________ osserva che “per stessa ammissione della ricorrente, al più tardi quattro giorni dopo l’inizio dello scasso al 12 luglio 1991, veniva comunicato al proprietario il previsto inserimento del fondo in zona protetta, giusta uno studio pianificatorio in atto che doveva essere ancora approvato dal Consiglio comunale.”\nSe, a mente del comune, le modalità d’uso previste dal rapporto emanato dal Dipartimento dell’Ambiente corrispondono ad una gestione integrata, oramai praticata in qualsiasi vigneto, ragion per cui vane sono le recriminazioni in proposito della ricorrente, opinabile appare invece la limitazione del numero delle barbartelle, nonché il ripristino della vegetazione erbacea ed arbustiva previsti dal suddetto rapporto.\nIl municipio esclude che alcuni terrazzi siano mai stati adibili “alla germogliazione di vegetazione del tipo biancospino, prugnolo, rosa canina o rovi.” Tutt’al più una vegetazione del genere potrebbe concepirsi “lungo le scarpate di per sé molto alte e lunghe e quindi in grado di permettere la crescita di tali arbusti, e lungo i margini dell’appezzamento, poco adatti, proprio perché marginali, alla crescita della vite, tanto più che anche in caso di sfalcio questa vegetazione ricresce con buona facilità e può essere controllata con un taglio regolare.” La situazione originaria “in cui la vite era la coltura per eccellenza di questo fondo si è pian piano degradata: col tempo non tutti i terrazzi vantavano più filari di vite, tanto che questa è andata lentamente scomparendo; non veniva più tagliata e per evitare che il fondo si inselvatichisse o fosse oggetto di conquista da parte della robinia, è stato pensato di adibirlo del tutto impropriamente a pascolo, in modo da salvare almeno il salvabile; non fosse stato fatto almeno ciò, avremmo oggi solo una grande distesa di robinie.”"}