{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-05", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-217_1996-12-05.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21232&nX40_KEY=4933399&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "62ad1bf369e44f127b36daa20df35a11"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:09", "Checksum": "ec9268bec97905c5e308346d796abd82", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 05.12.1996 90.1994.217\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n5 dicembre 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 13 gennaio 1994 di\n|\n|\n__________ __________ __________, __________, rappr. da: avv. __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione n. __________ del 15.12.1993 del Consiglio di Stato che approva la variante di PR del comune di __________ adottata dal Consiglio comunale il 23.9.1991 e respinge il ricorso della qui insorgente contro la zona di protezione della natura e segnatamente dell’avifauna istituita sul suo fondo n. __________ RFD __________ -__________; |\nr i t e n u t o\nin fatto\na. La __________ __________ __________.__________. è proprietaria del part. __________RFD __________, sezione di __________e, in località __________ (__________).\nSi tratta di un vasto fondo terrazzato (40.028 mq), sito sulle pendici soleggiate del colle dietro al cimitero di __________. Per lunghi anni è stato adibito alla viticoltura, poi la cultura è stata trascurata e per qualche tempo vi si è praticato il pascolo.\nIl 3 giugno 1991 la proprietaria ha stipulato un contratto di affitto con la __________ __________ __________ __________ concedendole in uso per la durata di 20 anni 25.000 mq del part. __________, con l’obbligo di esercitarvi la viticoltura, di mettere in posa gli impianti viticoli occorrenti e di coltivare la rimanente parte del fondo.\nIl programma prevedeva la posa di 13.000 barbatelle. I lavori di pulizia vennero subito iniziati, quelli di sterro il 12 luglio 1991, con l’impiego di uomini e di due grossi trattori, ma, dopo una prima sospensione poi revocata, furono sospesi definitivamente nell’agosto del 1991, non prima comunque che la configurazione del terreno nella parte alta del fondo venisse sensibilmente modificata.\nMotivo della sospensione fu, oltre alla messa in pericolo della sovrastante strada ad opera dello scavo di 30 mtl sul part. __________, il fatto che gran parte del fondo era stata prevista in zona di protezione della natura e dell’avifauna nelle proposte di varianti di PR di cui al messaggio municipale del 26 settembre 1990.\nDopo un incontro con le parti l’Ufficio protezione natura presentò il 23 dicembre 1991 un rapporto concernente l’utilizzazione del fondo, fondato sulla perizia 16 settembre 1991 del Museo cantonale di storia naturale. Il terreno vi è suddiviso in due parti: in quella superiore è ammessa, a determinate condizioni, una coltivazione semi-intensiva; nell’altra, solo estensiva. Ne risulta la possibilità di posare ca. 3000 barbatelle contro le 13000 inizialmente previste.\nNel frattempo il Consiglio comunale aveva adottato nella seduta del 23 settembre 1991 le varianti proposte dal Municipio. Il Consiglio di Stato le ha approvate con la qui impugnata risoluzione, respingendo il ricorso della __________ __________ __________.\nb. La variante che ne occupa inserisce una parte importante del part. __________ (quella interessata dal programma di piantagione del vigneto) in una zona di protezione della natura e in particolare dell’avifauna. Le specie che vi si intendono proteggere sono l’averla piccola, lo zigolo nero, il torcicollo, il saltimpalo e il canapino.\nL’art. 27bis NAPR enuncia al cpv. 1 il principio generale che i contenuti naturalistici delle zone di protezione della natura vanno integralmente salvaguardati. Pertanto, a norma del cpv. 2 sono unicamente ammessi interventi di manutenzione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali protette.\nL’art. 27 bis cpv. 4 NAPR enumera le zone di protezione, includendovi la PrNa7 (cui appartiene la part. __________) definendola: zona di protezione dell’avifauna del __________ (compresi prati magri N. __________e __________ Oggetto Inventario prati magri, che qui non interessano). L’art. 27bis cpv. 5 statuisce al riguardo che: In attesa di un piano di gestione dettagliato è ammesso e promosso il pascolo estensivo finora praticato, ad eccezione delle superfici incluse nell’inventario dei prati magri, per le quali valgono invece le stesse normative delle zone di protezione della natura 5/6.”\nL’art. 27 ter NAPR dichiara che sono considerati elementi naturali protetti gli oggetti e gli ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico (cpv. 1) e vieta in generale qualsiasi manomissione o interventi che possano modificarne l’aspetto, le caratteristiche e l’equilibrio biologico presente (cpv. 2).\nc. Col presente ricorso la ricorrente protesta contro il vincolo che rende impossibile un razionale sfruttamento viticolo dal suo fondo.\nIn ordine lamenta la violazione del diritto di essere sentiti (mancato sopralluogo, motivazione carente) e la disattenzione dell’obbligo di informazione della popolazione ai sensi dell’art. 32 LALPT. Rileva che la società affittuaria è venuta a conoscenza del vincolo imposto dalla variante di PR solo a seguito dell’intervento dell’UTC “quando le è stato pure confermato che la proprietaria non era stata avvisata e che comunque si trattava solo di una proposta non ancora accettata dal Consiglio comunale.”\nSe avesse avuto tempestiva conoscenza dei progetti comunali avrebbe rinunciato a lavori di miglioria (costo: ca. 60.000 fr.) resi inutili dal vincolo.\nNel merito fa valere la violazione della garanzia della proprietà sostenendo che non sono adempiuti i presupposti né di un prevalente interesse pubblico né del rispetto della proporzionalità."}