Ma non attraverso la revoca dell’approvazione, bensì modificando il PR stesso. Non è infatti possibile ritirare l’effetto costitutivo che l’approvazione ha conferito al piano regolatore, ripristinandola virtualmente come decisione distinta (scorporata dal contesto), suscettibile di separata revocazione. Una volta conferito, l’effetto costitutivo persiste, a prescindere dalla persistenza o meno dei presupposti originali. Revocato - o, meglio, sostituito risp. modificato - dev’essere il PR stesso, risp. la parte rivelatasi difforme ab origine o divenuta tale successivamente.