Dopo la presentazione del ricorso e precisamente con risoluzione n. __________.__________ del 20.12.94 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR del comune di __________ __________ __________. Con ciò il PR precedente (del 1975) è decaduto e il ripristino delle parti di PR revocate dal Consiglio di Stato non è più possibile annullando la relativa decisione. Non vi è dunque più interesse a mantenere il ricorso che dev’essere stralciato dai ruoli. Rimane la questione delle spese e tasse di giudizio e soprattutto delle ripetibili.