{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-09-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-216_1995-09-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21231&nX40_KEY=4933421&nTrefferzeile=17&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f5f8c473fac5f4b7a0206c824d5938eb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.216"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 04.09.1995 90.1994.216"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 04.09.1995 90.1994.216"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 04.09.1995 90.1994.216"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:05:44", "Checksum": "7f4b346d4bc27d3fdcfe438ce55c6c7b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 04.09.1995 90.1994.216\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 settembre 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, |\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto i ricorsi di\n|\n|\n__________ e __________ __________, ____________________, rappr. da: avv. __. __________, ____________________, __________ __________ __________\n__________ __________ fu __________ __________ Composta da __________ __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, __________ __________ __________ rappr. da: avv. __. __________, __________, 9 agosto 1993 |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 6 luglio 1993 del Consiglio di Stato, che revoca, limitatamente alle località __________ e __________, le risoluzioni n. __________ del 31 gennaio 1975 e __________del 30 settembre __________, con le quali aveva approvato il PR di __________ __________ __________; |\nvisto la risposta governativa del 29 marzo 1994 e 31 maggio 1994 del Comune;\nletti ed esaminati gli atti,\nr i t e n u t o\nin fatto\na. __________ e __________ __________ sono proprietari delle part. __________e __________RFD __________ __________ __________, in località __________, la __________ __________ della part. __________.\nIl PR approvato dal Consiglio di Stato nel 1975 inseriva questi fondi in zona __________.\nNel 1986 il Consiglio di Stato ha istituito in località __________ e __________ due zone di pianificazione, prorogate fino al giugno 1993. Con la querelata decisione del 6 giugno 1993 ha revocato limitatamente alle aree interessate dalle zone di pianificazione le risoluzioni 31 gennaio e 30 settembre 1975 con cui aveva approvato il PR.\nb. I ricorrenti insorgono contro tale revoca, che accusano di ledere l’autonomia comunale, la garanzia costituzionale della proprietà e il principio della buona fede sicché ne chiedono l’annullamento. Con protesta di spese e ripetibili.\nc. Il Municipio di __________ __________ __________ fa notare nello scritto del 31 maggio che con l’adozione del nuovo PR i ricorsi sono privi di oggetto.\nIl Consiglio di Stato chiede nella sua risposta che i ricorsi vengano respinti, spiegando che la revoca dell’approvazione si era resa necessaria dopo che il Comune aveva lasciato scadere la zona di pianificazione, malgrado la proroga, senza modificare il PR per adeguarlo al PD.\nd. Nell’udienza del 12 luglio 1994 le parti si riconfermano nelle rispettive allegazioni e domande.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto i ricorrenti, proprietari di fondi colpiti dal provvedimento contestato, hanno un interesse degno di protezione a impugnarlo e sono legittimati a ricorrere a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT.\nPertanto, presentato nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.\n2. Dopo la presentazione del ricorso e precisamente con risoluzione n. __________.__________ del 20.12.94 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR del comune di __________ __________ __________.\nCon ciò il PR precedente (del 1975) è decaduto e il ripristino delle parti di PR revocate dal Consiglio di Stato non è più possibile annullando la relativa decisione.\nNon vi è dunque più interesse a mantenere il ricorso che dev’essere stralciato dai ruoli.\nRimane la questione delle spese e tasse di giudizio e soprattutto delle ripetibili.\nA questo scopo occorre fare una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se non fosse intervenuto il fatto che togliendo l’interesse a mantenerlo rende superfluo il giudizio di merito.\nIn proposito van tenute presenti le seguenti considerazioni.\n3. Thema decidendi nella presente vertenza era esclusivamente la legittimità della revoca (parziale) del PR decretata dal Consiglio di Stato.\nLa natura dell’approvazione del PR è controversa; taluni la considerano decisione di accertamento della conformità al diritto e dell’adeguatezza del PR, altri vi ravvisano l’atto finale nel processo formativo del PR al quale essa conferisce efficacia giuridica (effetto costitutivo dell’approvazione; cfr. Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechstssprechung. Ergänzungsband Nr. 144 VIII.). In realtà l’approvazione è un atto amministrativo che partecipa delle due nature e presenta momenti sia accertativi che costitutivi."}