Ripetiamo che il tribunale non può sostituire una soluzione che gli sembri più confacente a quella, comunque pianificatoriamente sostenibile, che il comune ha adottato nelle sue funzioni di autorità di pianificazione del territorio, nel quadro della sua autonomia istituzionale, in una materia specificamente locale e per giunta su un punto (l’ampiezza della fascia protettiva) che per la sua stessa natura richiede un ampio margine di apprezzamento. Per questi motivi, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le tasse e spese di giustizia di Fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 3. Intimazione:- dott.