In sostituzione della linea di arretramento si potrebbe far capo ad un altro strumento pianificatorio, al piano particolareggiato previsto dall’art. 54 LALPT che “organizza e disciplina nel dettaglio l’uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socioeconomica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono.” Pure qui nulla esclude che tra le diverse disposizioni vi sia la riserva di una fascia inedificabile a protezione del monumento.