5. Giova qui ricordare che l’interesse pubblico, la proporzionalità e la stessa ponderazione dei contrapposti interessi sono questioni di diritto sulle quali il tribunale si pronuncia di principio liberamente, tuttavia non senza far prova del necessario riserbo, rispettando il potere discrezionale di cui gode il comune sia per l’autonomia riconosciutagli dal diritto cantonale sia per il margine di manovra riservatogli dall’art. 2 cpv. 3 LPT.