In concreto i ricorrenti sono legittimati a contestare in seconda sede, giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, la linea di arretramento censurata dinnanzi al Consiglio di Stato, ma non l’assegnazione alla zona __________ della parte inferiore del mapp. __________ (ex part. __________) né i bassi indici della zona __________, che sono qui avversati per la prima volta. Materia del contendere in questa vertenza è dunque unicamente la linea di arretramento. Su questo tema il ricorso, interposto nei termini di legge e dunque tempestivo, è ricevibile.