{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-214_1995-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21230&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0100210761e69cd3608f28a77dbe74ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:07", "Checksum": "87eaf4d736880a2cccd7a6ae79d2cfe6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. Giova qui ricordare che l’interesse pubblico, la proporzionalità e la stessa ponderazione dei contrapposti interessi sono questioni di diritto sulle quali il tribunale si pronuncia di principio liberamente, tuttavia non senza far prova del necessario riserbo, rispettando il potere discrezionale di cui gode il comune sia per l’autonomia riconosciutagli dal diritto cantonale sia per il margine di manovra riservatogli dall’art. 2 cpv. 3 LPT. Questo riserbo ha tanto più ragione di essere in materia di protezione dei monumenti (DTF 118 Ia 384, 109 Ia 259), in cui la conoscenza delle peculiarità, esigenze e sensibilità locali, assume particolare importanza e trova lo spazio ideale per esprimersi nel processo democratico di adozione del provvedimento. L’autonomia del comune, il rispetto del margine operativo che gli spetta meritano poi particolare attenzione quando si tratta non solo di decidere se il monumento dev’essere tutelato, ma attraverso quali modalità si intende garantire questa tutela.\nIl giudice non può sindacare l’opportunità di una decisione che si muove nell’ambito della legalità, neppure se altre soluzioni, altrettanto legali, gli appaiono preferibili. Ciò non lo esime tuttavia dal verificare se per rapporto alle circostanze concrete la soluzione adottata dal comune è ragionevole, attuabile e sopportabile e segnatamente se non sacrifica un’area superiore a quella necessaria per conseguire la protezione. Se così fosse la linea di arretramento prevista non sarebbe più sorretta da un interesse pubblico e violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400). In detta ipotesi il comune non avrebbe fatto un uso corretto del suo potere di apprezzamento (pflichtgemässe Ermessensausübung: DTF 104 Ia 212; Rhinow/Krähenmann op. cit Nr. 67).\n6. Il tribunale non dubita che il piano di quartiere sia lo strumento ideale per situazioni come quella in esame, in cui si tratta di mettere a punto l’edificazione di un’area ancora libera da costruzioni, intercalata tra il tessuto urbano esistente e il complesso monumentale del Convento, con l’esigenza di garantire adeguatamente la visuale di quest’ultimo e nello stesso tempo di creargli un degno contorno.\nTuttavia neppure un piano di quartiere potrebbe prescindere dal lasciare un ampio spazio libero tra la nuova edificazione e il convento e non vi sono elementi che consentano di stabilire a priori che quindici metri siano eccessivi a questo scopo. E d’altronde il __________ è “un progetto planovolumetrico per un insieme di edifici” (art. 56 cpv. 1 LALPT) i cui parametri edilizi minimi e massimi devono essere stabiliti dal PR (art. 56 cpv. 2 lett. c LALPT). La procedura di adozione è quella di una domanda di costruzione (art. 56 cpv. 3 LALPT). E’ dunque il municipio che decide, non il legislativo comunale (art. 10 LE).\nE’ quindi importante che gli elementi pianificatori essenziali siano stabiliti dal piano, preliminarmente all’elaborazione del __________. In caso contrario si determinerebbe l’assetto di una porzione del territorio non nelle vie della pianificazione ma attraverso un progetto planovolumetrico. Affidare unicamente alla valentia di un architetto - con ev. il parere consultivo di una commissione di esperti o della commissione edilizia del comune - la soluzione pianificatoriamente rilevante dei problemi posti dall’edificazione di parte del territorio e in particolare dalla protezione di beni monumentali o naturali, senza tracciare preliminarmente le linee essenziali dell’intervento, può facilmente sconfinare in un vuoto pianificatorio (Planungslücke), sottrarre interventi incisivi sul territorio al preventivo controllo democratico.\nCiò premesso appare assai difficile salvaguardare il complesso monumentale che qui ne occupa senza stabilire già a livello di PR i parametri oggettivi esprimenti la misura della protezione voluta dal comune. La linea di arretramento è il provvedimento classico a questo scopo. E corrisponde alla sensibilità attuale che si protegga non solo le parti più interessanti e di maggior valore del monumento ma il monumento tutto, nella sua interezza. In quest’ottica non è contestabile che la linea di arretramento si estenda anche alla parte di minor pregio storico e architettonico ossia pure alla parte più arretrata del complesso. E’ vero che la complessità del problema rende difficile l’adozione di parametri troppo dettagliati (come ammette implicitamente la ricorrente che abbandona per questo motivo la serie di proposte presentate col gravame) non è però men vero che l’abbandono di ogni indicazione non offre le necessarie garanzie. Nulla consente peraltro di ritenere che se il comune dovesse subordinare l’edificazione dell’area in esame all’adozione di un __________ non prevederebbe un corridoio tra le costruzioni e il monumento e non ne fisserebbe di nuovo a 15 m la profondità.\nIn sostituzione della linea di arretramento si potrebbe far capo ad un altro strumento pianificatorio, al piano particolareggiato previsto dall’art. 54 LALPT che “organizza e disciplina nel dettaglio l’uso ammissibile di una parte esattamente delimitata del territorio comunale, quando particolari obiettivi di promozione urbanistica o socioeconomica lo giustificano oppure interessi inerenti alla protezione naturalistica o ambientale, di monumenti, nuclei o centri storici lo richiedono.” Pure qui nulla esclude che tra le diverse disposizioni vi sia la riserva di una fascia inedificabile a protezione del monumento. E, pure in questa ipotesi, di 15 m. Alla fin fine non risultano elementi che consentano di ritenere sproporzionata la misura di salvaguardia del Convento __________ __________ qui in discussione."}