{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-214_1995-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21230&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0100210761e69cd3608f28a77dbe74ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:07", "Checksum": "87eaf4d736880a2cccd7a6ae79d2cfe6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn concreto i ricorrenti sono legittimati a contestare in seconda sede, giusta l’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT, la linea di arretramento censurata dinnanzi al Consiglio di Stato, ma non l’assegnazione alla zona __________ della parte inferiore del mapp. __________ (ex part. __________) né i bassi indici della zona __________, che sono qui avversati per la prima volta.\nMateria del contendere in questa vertenza è dunque unicamente la linea di arretramento.\nSu questo tema il ricorso, interposto nei termini di legge e dunque tempestivo, è ricevibile.\n2. Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.). Obiettivo primo, la netta separazione tra territorio abitato e non.\nLa LPT riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrandovi armoniosamente gli insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi e permettendo al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.\nSi tratta di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.\nIn realtà solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).\n3. Per prassi costante del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia sancita dall'art. 22ter Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave; cfr.: DTF 114 Ia 117, consid. 3; 113 Ia 440 consid. 2; 109 Ia 190 consid. 2; 108 Ia 35 consid. 3a), è giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad un’espropriazione (DTF 10 febbraio 1992 in re:_______, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).\nNella fattispecie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si pone, e nemmeno il problema espropriativo non essendo questo tribunale competente in merito.\n4. E’ indubbio che la linea di arretramento di 15 m lungo tutto il lato del convento __________ __________ limita sensibilmente la proprietà della ricorrente. Bisogna dunque verificare se sono adempiuti i presupposti di cui al considerando precedente.\nNessun dubbio circa la base legale (v. a livello cantonale l’art. 28 cpv. 2 lett. h LALPT) che rettamente non viene contestata. Evidente d’altro canto l’interesse pubblico a proteggere il convento __________ __________. Contestata è invece la proporzionalità del provvedimento pianificatorio: la ricorrente nega che a salvaguardare il monumento occorra una fascia di protezione di 15 m.\nChiede che l’edificabilità del suo fondo e la tutela del complesso monumentale vengano disciplinate attraverso un piano di quartiere, strumento previsto dalla legge proprio per situazioni di questo genere e certamente in grado di conciliare le contrapposte esigenze assai meglio di un’indifferenziata linea di arretramento. Nel caso concreto questa non terrebbe conto, tra l’altro, della diversa sostanza edilizia che si vuole proteggere. Verso strada, a valle del terreno in leggero declivio, si trova infatti la chiesa, cui fa seguito, immediatamente a monte, il convento. Questa è la parte degna di tutela, il vero e proprio monumento. Qui deve fermarsi la linea. Ancor più a monte il fabbricato continua, ma si tratta di una costruzione alquanto recente, di nessun pregio, che non merita una protezione così estesa. Non vi sarebbero motivi stringenti per creare un corridoio così largo lungo tutto il lato del complesso. Solo un piano di quartiere (__________) consentirebbe di trovare la giusta misura, compatibilmente con il principio della proporzionalità e soprattutto permetterebbe di mettere a punto un’edificazione più qualificata e meglio confacente alla prossimità del monumento di quanto non preveda il PR (__________)."}