{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-214_1995-06-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21230&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=65&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0100210761e69cd3608f28a77dbe74ee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:03:07", "Checksum": "87eaf4d736880a2cccd7a6ae79d2cfe6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 30.06.1995 90.1994.214\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 luglio 1995 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\nComposta dei giudici: |\nEfrem Beretta, presidente, Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca\n|\n|\nSegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nVisto il ricorso del 22 luglio 1991 della\n|\n|\n__________ __________ __________ -__________, rappr. da: dott. iur. h.c. __________ __________, __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\nla risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 18 giugno1991 relativa all’approvazione di alcune varianti del PR di __________;\nviste le osservazioni 3 settembre 1991 del Municipio di __________, nonché la risposta del Consiglio di Stato del 29 marzo 1994;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti,\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. Con risoluzione no. __________del 17 dicembre 1986 il Consiglio di Stato ha approvato il Piano Regolatore di __________ invitando nel contempo il Comune a voler procedere all’adozione di alcune varianti scaturite dall’esame di merito del PR.\nIn particolare il Governo ha imposto al Municipio di __________ di procedere al riesame delle misure previste a salvaguardia del complesso monumentale del Convento __________ __________, nonché allo stralcio del vincolo pubblico posto sul fondo mappale no. __________ per attribuirlo alla zona nucleo principale __________ (vedi decisione del Consiglio di Stato no. __________del 17 dicembre 1986).\nb. Con messaggio no. 7 del 29 settembre 1987 il Municipio di __________ ha trasmesso al Consiglio Comunale le previste varianti per l’adozione, avvenuta in data 13 novembre 1987.\nPer quel che concerne il caso concreto l’autorità comunale ha disposto l’assegnazione del fondo no 954 alla zona residenziale __________ (variante no. 7.3) e l’introduzione di una linea di arretramento lungo il confine nord-ovest della proprietà del Convento __________ __________ a salvaguardia di questo complesso monumentale (variante no. 7.4).\nc. Contro questo azzonamento è insorta al Consiglio di Stato la comunione ereditaria __________ -__________ (proprietaria dei fondi no. __________, __________ __________ (ex particella no. __________) e no. __________, __________1, formanti una superficie complessiva di oltre 4’000 mq di terreno), chiedendo una riduzione da 15 m a 8 m della prevista linea d’arretramento.\nEssa ha inoltre chiesto che questa linea non vada oltre la costruzione di valore storico esistente sul mappale del Convento e quindi concretamente non oltre i 50 metri misurati a partire dal limite del mappale no. __________lato strada __________.\nCon osservazioni al ricorso del 21 marzo 1988 il Comune di __________ ha ribadito come la variante proposta costituisce una corretta soluzione per ottenere la necessaria protezione del Convento, pur salvaguardando le possibilità edificatorie del mappale no. __________.\nd. Con decisione 18 giugno 1991 l’autorità governativa ha approvato le varianti adottate dal comune respingendo al contempo l’impugnativa sollevata dalla ricorrente. Essa ha in particolare rilevato come la creazione di una fascia libera da costruzioni della profondità di 15 ml sia un elemento protettivo di basilare importanza per la salvaguardia della bellezza del Convento __________ __________.\ne. Contro la predetta risoluzione la soccombente è insorta davanti all’autorità di seconda istanza contestando nuovamente la linea di arretramento di 15 m prevista lungo tutto il muro del convento e aggiuntivamente l’applicazione degli indici bassi per il mappale __________ inserito in zona __________, come pure l’assegnazione alla zona nucleo principale della parte bassa del mappale no. __________ (ex __________).\nIn risposta al ricorso il Comune di __________ fa proprie le osservazioni dei pianificatori formulate in merito, di cui si dirà se del caso ancora in seguito.\nIl Consiglio di Stato propone dal canto suo la reiezione dell’impugnativa.\nf. In sede di sopralluogo del 8 giugno 1994, la ricorrente ha presentato al Municipio una proposta transattiva che postulava l’elaborazione di un piano di quartiere per il comparto in esame capace di tenere in debita considerazione la tutela del convento. All’occasione l’autorità comunale si era riservata un certo lasso di tempo per esaminare questa proposta. In data 26 settembre 1994 il Comune ha quindi informato questo Tribunale che, rilevato come il PR comunale stia ormai per giungere a scadenza, non era sua intenzione entrare nel merito della proposta transattiva essendo imminente la revisione del piano, con la quale eventuali alternative potranno sicuramente essere vagliate.\nPrendendo posizione sulla risposta del Municipio, il rappresentante legale della ricorrente, con scritto del 16 dicembre 1994, afferma di non voler insistere sulle domande poste a giudizio, ma chiede di far allestire una perizia per lo studio di una soluzione che meglio consideri gli interessi pubblici e privati in concreto contrapposti. Richiesta quest’ultima respinta da questo Tribunale in data 9 gennaio 1995.\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall’art. 26quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l’istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c)."}