infatti nella definizione delle nuove particelle e del relativo orientamento la nuova mappa catastale non prende come riferimento l’accesso al mapp. n° __________RF, bensì fa capo alla coattiva n° __________, __________, __________, __________, __________RF, ovvero a quella strada già esistente, indicata dai ricorrenti come la più idonea a servire la parte a valle del nuovo comparto edificabile. 5. Per tutti questi motivi, con la mancata conferma in sede di riordino della definizione dell’accesso al mapp.