Agendo in tal modo il Comune si è quindi riservato la possibilità di inserire in modo definitivo la strada dei ricorrenti nel piano del traffico in un secondo tempo, ossia nel caso in cui l’organizzazione degli accessi da lui ipotizzata con la revisione avesse trovato formale conferma nella procedura di riordino. Orbene, dagli atti acquisiti all’incarto relativi a quest’ultima procedura si evince come l’assetto preconizzato dal Comune sia stato scartato: infatti nella definizione delle nuove particelle e del relativo orientamento la nuova mappa catastale non prende come riferimento l’accesso al mapp.