In base a questi principi non si può non rilevare come in concreto il Comune di __________, indicando nella contestata variante l’accesso al mapp. n° __________RF come strada di raggruppamento terreni, non abbia (ancora) inteso modificare il suo piano del traffico, ampliando la rete viaria e inserendovi in modo definitivo la strada che serve la proprietà dei ricorrenti. Infatti la funzione della strada in questione non viene ancora definita secondo le usuali categorie previste dagli art.li 6 ss. della Legge cantonale sulle strade (strada di collegamento, strada di raccolta, strada di servizio, ecc.), bensì menzionata come strada di raggruppamento terreni.