La procedura relativa alla ricomposizione particellare è disciplinata agli art.li 48 ss. della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni e va distinta dalla procedura di modifica dei PR (art. 32 ss. LALPT). Tuttavia, secondo l’art. 1 cpv. 2 della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni, il riordino fondiario deve in ogni caso concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione. 4. In base a questi principi non si può non rilevare come in concreto il Comune di __________, indicando nella contestata variante l’accesso al mapp.