esso consiste in un riordinamento dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2). Il riordino fondiario può venir utilizzato ogniqualvolta si rende necessario promuovere la realizzazione di determinati intenti pianificatori. La procedura relativa alla ricomposizione particellare è disciplinata agli art.li 48 ss. della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni e va distinta dalla procedura di modifica dei PR (art. 32 ss. LALPT).