{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-211_1999-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21227&nX40_KEY=4933345&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6eaf256c7312ccf96d99b84c77c3781b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:33:40", "Checksum": "96ff00f91d7c09f3beb50cc4a4cd4309", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Nel diritto ticinese il comune gode di un’ampia autonomia nella pianificazione del suo territorio. Questa avviene essenzialmente attraverso il PR (art. 24 seg. LALPT). Ai sensi dell’art. 26 LALPT, il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Inoltre l’art. 83 LALPT prevede espressamente la ricomposizione particellare come uno strumento pianificatorio avente lo scopo di migliorare e razionalizzare l’utilizzazione del suolo edificabile (cpv. 1); esso consiste in un riordinamento dei fondi, in modo da dar loro configurazione e superficie adatte o più idonee all’edificazione prevista dai piani e promuovere la realizzazione degli intenti pianificatori (cpv. 2). Il riordino fondiario può venir utilizzato ogniqualvolta si rende necessario promuovere la realizzazione di determinati intenti pianificatori. La procedura relativa alla ricomposizione particellare è disciplinata agli art.li 48 ss. della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni e va distinta dalla procedura di modifica dei PR (art. 32 ss. LALPT). Tuttavia, secondo l’art. 1 cpv. 2 della Legge cantonale sul raggruppamento e la permuta dei terreni, il riordino fondiario deve in ogni caso concordare con le norme pianificatorie in vigore o in via di formazione.\n4. In base a questi principi non si può non rilevare come in concreto il Comune di __________, indicando nella contestata variante l’accesso al mapp. n° __________RF come strada di raggruppamento terreni, non abbia (ancora) inteso modificare il suo piano del traffico, ampliando la rete viaria e inserendovi in modo definitivo la strada che serve la proprietà dei ricorrenti. Infatti la funzione della strada in questione non viene ancora definita secondo le usuali categorie previste dagli art.li 6 ss. della Legge cantonale sulle strade (strada di collegamento, strada di raccolta, strada di servizio, ecc.), bensì menzionata come strada di raggruppamento terreni. Di conseguenza, come giustamente osservano il Consiglio di Stato e il Municipio, tramite tale vincolo il Comune ha voluto indicare, a titolo d’ipotesi, l’eventuale posizione degli accessi per rapporto al comparto da riordinare, posizione comunque da verificare e definire nell’adeguata sede, ossia nell’ambito della procedura di riordino. Agendo in tal modo il Comune si è quindi riservato la possibilità di inserire in modo definitivo la strada dei ricorrenti nel piano del traffico in un secondo tempo, ossia nel caso in cui l’organizzazione degli accessi da lui ipotizzata con la revisione avesse trovato formale conferma nella procedura di riordino. Orbene, dagli atti acquisiti all’incarto relativi a quest’ultima procedura si evince come l’assetto preconizzato dal Comune sia stato scartato: infatti nella definizione delle nuove particelle e del relativo orientamento la nuova mappa catastale non prende come riferimento l’accesso al mapp. n° __________RF, bensì fa capo alla coattiva n° __________, __________, __________, __________, __________RF, ovvero a quella strada già esistente, indicata dai ricorrenti come la più idonea a servire la parte a valle del nuovo comparto edificabile.\n5. Per tutti questi motivi, con la mancata conferma in sede di riordino della definizione dell’accesso al mapp. n° __________RFD come strada di raggruppamento terreni è parimenti venuto a mancare un interesse pratico e attuale al ricorso, che va dunque stralciato dai ruoli con giudizio sulle tasse e spese di giudizio e sulle ripetibili.\nPoiché non si ravvisano tutto ben considerato motivi di qualche stringenza che portino a considerare il ricorso come destituito di fondamento, visto la finalità e l’incertezza al momento dell’adozione della variante circa la definitiva necessità del vincolo contestato, vi sono i presupposti per concedere ripetibili.\nIl Comune, che non è intervenuto a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni, va esente da spese e tassa di giudizio.\nPer questi motivi,\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.\n2. Il Comune di __________\nrifonderà ai ricorrenti in solido fr. 800.-- (ottocento) a titolo di ripetibili.\n3. Intimazione: - avv. __________ __________, __________\n-\nMunicipio di __________\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\n- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente La segretaria"}