{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1999-10-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-211_1999-10-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21227&nX40_KEY=4933345&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6eaf256c7312ccf96d99b84c77c3781b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.211"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:33:40", "Checksum": "96ff00f91d7c09f3beb50cc4a4cd4309", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 18.10.1999 90.1994.211\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n18 ottobre 1999\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nvicecancelliera |\nMatea Pessina |\nstatuendo sul ricorso del 3 maggio 1993 di\n|\n|\n__________ e __________ __________ -__________, __________, rappr. da: avv. __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione 31 marzo 1993 (n° __________) del Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR di __________ e del PP dei nuclei di villaggio (__________); |\nviste le osservazioni 29 luglio 1993 del Municipio di __________ e 19 gennaio 1994 del Consiglio di Stato;\nletti ed esaminati gli atti;\nesperiti i necessari accertamenti;\nr i t e n u t o,\nin fatto\na. I signori __________ e __________ __________ -__________ sono comproprietari a __________ dei mapp. n° __________, __________e __________RF, situati in località __________, su cui svolgono un’attività di trasporti e di commercio di veicoli pesanti. L’accesso, privato, alla proprietà, largo ca. ml. 3.00 e lungo un centinaio, è posto sul lato ovest del mapp. n° __________RF e sbocca sulla cantonale.\nb. In data 20 dicembre 1990 e 30 marzo 1992 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il __________ -__________ e alcune varianti di PR: in particolare l’edificabilità del comparto posto a monte della proprietà dei signori __________ -__________ è stata vincolata ad un riordino fondiario e il loro accesso inserito nel piano del traffico come strada di raggruppamento terreni.\nc. Avverso il vincolo che grava il loro accesso i signori __________ -__________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, lamentando in ordine una carenza di motivazione e contestando nel merito l’interesse pubblico e l’adeguatezza della misura. A tal proposito essi osservavano in particolare come tutti i fondi posti a valle del comparto soggetto a riordino già disponessero di un accesso dalla cantonale.\nRilevando come l’esatto tracciato degli accessi sarebbe stato definito in sede di riordino in relazione alla nuova configurazione della particelle, il Municipio chiedeva la reiezione del gravame.\nd. Condividendo le osservazioni del Municipio, con ris. gov. 31 marzo 1993, n° __________, il Consiglio di Stato approvava il __________ -__________ e le varianti di PR, respingendo il ricorso.\ne. Avverso tale decisione i signori __________-__________ insorgono ora al TPT, riproponendo le censure sollevate in prima sede.\nNelle loro osservazioni il Municipio e il Governo postulano la reiezione del gravame.\nf. In data 27 aprile 1994 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante la quale le parti si sono riconfermante nelle rispettive allegazioni e domande, accordandosi di attendere la definizione del nuovo assetto fondiario del comparto soggetto a riordino.\ng. Con scritto 28 luglio 1998 i ricorrenti comunicavano al TPT che il ricorso da loro interposto nell’ambito della procedura di riordino era stato respinto. Copia della decisione è stata acquisita agli atti.\nc o n s i d e r a t o\nin diritto\n1. La competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.\nA norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.\nL’art. 38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).\nIn concreto, la legittimazione attiva dei signori __________ -__________, già insorti in prima sede, per gli stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).\nPresentato nei termini di legge, il ricorso è tempestivo.\n2. Giusta l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.\nSecondo quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT)."}