{"Signatur": "TI_TRPI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-09-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRPI_001_90-1994-207_1996-09-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=21224&nX40_KEY=4933402&nTrefferzeile=45&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d75be13a8e5789824f9e0833d3335772"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["90.1994.207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.09.1996 90.1994.207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione 27.09.1996 90.1994.207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione 27.09.1996 90.1994.207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale della pianificazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale della pianificazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:21:21", "Checksum": "3caa44c56c0a35fb5bad3fd811258111", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale della pianificazione 27.09.1996 90.1994.207\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n27 settembre 1996 |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposto dai giudici: |\nEfrem Beretta, presidente,\n|\n|\nIl segretario |\nFiorenzo Gianinazzi |\nvisto il ricorso del 27 febbraio 1993 di\n|\n|\n1. __________ __________, __________, 2. __________ __________, __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla risoluzione n. __________ del 26 gennaio 1993 con cui il Consiglio di Stato approva le varianti del PR del comune di __________ e respinge il ricorso in prima istanza dei qui insorgenti |\nvisto la risposta 29 aprile 1993 del Comune di __________ e quella 27 aprile 1993 del Consiglio di Stato proponenti la reiezione dell’impugnativa;\nletti gli atti ed esperiti i necessari accertamenti;\n- ritenuto che i ricorrenti, proprietari del mapp. __________ (ora __________) __________ __________, hanno contestato la mancata previsione di un accesso agricolo al loro fondo;\n- rilevato che nel sopralluogo del 24 agosto 1993 il Municipio di __________ si è assunto l’impegno di inserire nelle varianti di PR un simile accesso e che, a condizione che tale variante entrasse in vigore, __________ __________ ha dichiarato di ritirare il ricorso, la causa rimanendo intanto sospesa;\n- preso atto che con decisione 17 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha approvato le nuove varianti del PR di __________ e che con scritto 7 giugno 1996 __________ __________ chiede una decisione sul ricorso suo e di suo fratello __________ “perché privo oramai di oggetto”, per il fatto che “sia l’autorità comunale che quella cantonale hanno dato seguito a quanto richiesto con il ricorso stesso”;\nPer questi motivi,\nconsiderato che il tribunale procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse giuridico,\ndecreta\n1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.\n2. Non si prelevano tasse né spese di giustizia.\n3. Intimazione: - __________ __________, __________\n- __________ __________, __________\n- Municipio di __________\n- Sezione pianificazione urbanistica,\nBellinzona\n- Consiglio di Stato, Bellinzona\nTribunale della pianificazione del territorio\nIl presidente Il segretario"}