Rendere edificabile questo fondo significherebbe sottrarre terreno pregiato all’agricoltura e in fondo anche svilire la bellezza e la tipicità di questo paesino di montagna. Questo Tribunale giunge pertanto alla conclusione che l’impugnata decisione è giuridicamente fondata e merita conferma. Il ricorso degl’insorgenti non può quindi venir accolto. 6. Tasse e spese seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie, dichiara e pronuncia 1. Il ricorso é respinto. 2. I ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 300.--. 3. Intimazione: - Avv. __________.